[30/11/2011] News toscana

La Regione blocca i nuovi edifici nelle aree a rischio, ma niente delocalizzazioni

La Regione Toscana, in seguito ai drammatici eventi alluvionali che hanno colpito il nostro territorio, ha deciso di introdurre nuove disposizioni in materia di difesa del suolo per una maggiore sicurezza dal rischio idraulico. Le disposizioni saranno introdotte negli articoli 137 e 138 della proposta di legge finanziaria per il 2012, approvate di recente dalla Giunta regionale e inoltrate al Consiglio.

In sintesi la Regione, viste anche le caratteristiche degli eventi meteorologici, ritiene indispensabile adeguare le vigenti disposizioni in materia di governo del territorio e di difesa del suolo per individuare metodologie di analisi e valutazione relative alla sicurezza idrogeologica rispetto a tali eventi, nonché criteri per la verifica di efficacia degli interventi connessi, dettare norme che consentano di soddisfare da un lato le esigenze di massima sicurezza per le costruzioni e dall'altro di assicurare il mantenimento, la gestione e la riqualificazione ambientale delle aree di pertinenza fluviale.

Nello specifico, in base alle nuove disposizioni per l'edilizia nelle aree a rischio idrogeologico sono vietate (art.138 della pdl finanziaria, "Tutela dei corsi d'acqua"), nuove edificazioni o trasformazioni morfologiche negli alvei, nelle golene, sugli argini e nelle fasce laterali per una larghezza di dieci metri dall'esterno dell'argine.

Sono vietati anche i "tombamenti" dei corsi d'acqua, vale a dire qualsiasi intervento di copertura di fiumi e torrenti, così come interventi che comportino il restringimento o la rettificazione dell'alveo, impermeabilizzazioni del fondo nonché trasformazioni che possono ostacolare il deflusso delle acque. Il divieto specifica la norma, non si applica a ponti o passerelle purché questi non interferiscano con esigenze di regimazione idraulica, ampliamento e manutenzione del corso d'acqua e non ostacolino il deflusso delle acque in caso di esondazione.

Sempre per quanto riguarda l'art. 138, nelle aree classificate "a pericolosità idraulica molto elevata" (si tratta di una superficie complessiva di 973 km quadrati che riguarda 263 su 287 Comuni toscani, pari al 4% circa del territorio regionale e al 7% delle zone pianeggianti) è consentita esclusivamente la realizzazione di infrastrutture di tipo lineare non diversamente localizzabili, a condizione che sia garantita la realizzazione, preventiva o contestuale, di interventi di messa in sicurezza senza aggravare la pericolosità idraulica a monte e a valle.

Nelle aree edificate sono consentiti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e gli interventi di restauro e risanamento conservativo. Mentre gli interventi di ampliamento e di ristrutturazione edilizia sono consentiti solo a condizione che il progettista garantisca l'assenza o l'eliminazione di pericolo per le persone e i beni, anche tramite sistemi di autosicurezza. Va anche garantito che l'intervento non determini aumento dei rischi e delle pericolosità a monte e a valle.

Si tratta senza dubbio di un passaggio condivisibile che mette però nero su bianco cose evidenziate da molti anni dal mondo scientifico. In sostanza si chiude il recinto quando i buoi sono scappati. Inoltre non si accenna a delocalizzazioni di edificazioni ubicate in aree a rischio.

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