[28/11/2011] News

Ue: regole e modalità di calcolo per la verifica del rispetto degli obiettivi di riutilizzo e riciclaggio dei rifiuti

L'Ue individua le regole e le modalità di calcolo per verificare il rispetto degli obiettivi fissati sul riutilizzo e riciclaggio dei rifiuti. E' stata pubblicato sulla Gazzetta ufficiale europea di venerdì la decisione che definisce le disposizioni per l'applicazione degli obiettivi della direttiva sui rifiuti del 2008.

La direttiva infatti prevede che entro il 2020, la preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio di rifiuti - quali, come minimo, carta, metalli, plastica e vetro provenienti dai nuclei domestici, e possibilmente di altra origine nella misura in cui tali flussi di rifiuti sono simili a quelli domestici - "sarà aumentata complessivamente almeno al 50 % in termini di peso". E sempre entro il 2020 la preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio e altri tipi di recupero di materiale, incluse operazioni di colmatazione che utilizzano i rifiuti in sostituzione di altri materiali, di rifiuti da costruzione e demolizione non pericolosi "sarà aumentata almeno al 70 % in termini di peso".

Dunque adesso il legislatore europeo determina modalità di calcolo della quota di rifiuti urbani e di rifiuti da costruzioni e demolizioni che è preparata per il riutilizzo, riciclata o recuperata, per verificare e controllare il rispetto degli obiettivi.

Gli Stati membri dovranno verificare il rispetto degli obiettivi calcolando il peso dei flussi di rifiuti che sono prodotti e i flussi di rifiuti che sono preparati per essere riutilizzati, riciclati o che sono stati sottoposti ad altra forma di recupero di materiale in un anno civile. Il peso dei rifiuti sarà determinato calcolando la quantità di rifiuti impiegati nella preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio finale o altri processi di recupero finale di materiale.

Il legislatore precisa che un'operazione preparatoria che precede il recupero o lo smaltimento di rifiuti non costituisce un'operazione finale di riciclaggio né un'altra operazione finale di recupero di materiale. E sottolinea che in caso di raccolta differenziata dei rifiuti o se la produzione di un impianto di selezione è sottoposta a processi di riciclaggio o altra forma di recupero di materiale senza perdite significative, il peso dei rifiuti in questione potrà essere considerato equivalente al peso dei rifiuti preparati per essere riutilizzati, riciclati o sottoposti ad altra forma di recupero di materiale. Così come specifica che la quantità di rifiuti preparati per essere riutilizzati dovrà essere inclusa nella quantità di rifiuti riciclati e non è comunicata separatamente.

Per quanto riguarda i rifiuti che sono inviati in un altro Stato membro per essere preparati a essere riutilizzati, riciclati o sottoposti a un'altra forma di recupero di materiale, essi potranno essere contabilizzati esclusivamente in relazione agli obiettivi dello Stato membro in cui sono stati raccolti. Mentre i rifiuti esportati fuori dell'Unione potranno essere contabilizzati come preparati a essere riutilizzati, riciclati o sottoposti a un'altra forma di recupero soltanto in presenza di prove attendibili attestanti che l'invio è conforme alla normativa.

Nel caso in cui il calcolo degli obiettivi è applicato al trattamento aerobico o anaerobico dei rifiuti biodegradabili, la quantità di rifiuti sottoposti al trattamento potrà essere contabilizzata come riciclata se il trattamento produce compost o digestato che, eventualmente previo ulteriore trattamento, è utilizzato come prodotto, sostanza o materiale riciclato per il trattamento in ambiente terrestre a beneficio dell'agricoltura o dell'ecologia.

Nonostante la direttiva lasci agli Stati membri una certa flessibilità per quanto riguarda i flussi di rifiuti urbani ai quali gli obiettivi sono applicati, il legislatore europeo definisce una serie di opzioni per gli Stati membri al fine di chiarire l'applicazione pratica della verifica del rispetto degli obiettivi in questione. Per tali tipi di rifiuti l'obiettivo si applicherà alla quantità totale di rifiuti dei flussi di rifiuti inerenti all'opzione scelta dallo Stato membro.

Gli Stati membri dovranno informare la Commissione sui progressi compiuti in merito. Nelle relazioni sull'applicazione gli Stati membri dovranno trasmettere dati riguardanti lo stato di preparazione dei rispettivi flussi di rifiuti destinati al riutilizzo, al riciclaggio e al recupero di materiale per ogni singolo anno del periodo di tre anni oggetto della relazione oppure per gli anni dei periodi oggetto della relazione del regolamento relativo alle statistiche dei rifiuti.

Del resto la direttiva del 2008 cerca di aiutare l'Unione europea ad avvicinarsi a una "società del riciclaggio", cercando di evitare la produzione di rifiuti e di utilizzare i rifiuti come risorse. In particolare, il Sesto programma comunitario di azione in materia di ambiente sollecita misure volte a garantire la separazione alla fonte, la raccolta e il riciclaggio dei flussi di rifiuti prioritari. In linea con tale obiettivo e quale mezzo per agevolarne o migliorarne il potenziale di recupero, i rifiuti dovrebbero essere raccolti separatamente nella misura in cui ciò sia praticabile da un punto di vista tecnico, ambientale ed economico, prima di essere sottoposti a operazioni di recupero che diano il miglior risultato ambientale complessivo.

Gli Stati membri dovrebbero incoraggiare la separazione dei composti pericolosi dai flussi di rifiuti se necessario per conseguire una gestione compatibile con l'ambiente. Così come dovrebbero sostenere l'uso di materiali riciclati in linea con la gerarchia dei rifiuti e non dovrebbero promuovere, laddove possibile, lo smaltimento in discarica o l'incenerimento di detti materiali riciclati.

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