[24/11/2011] News

Mancata Via in zone protette: Spagna condannata dalla Corte di giustizia europea

La Spagna ha autorizzato diversi progetti di estrazione mineraria a cielo aperto nella regione Castilla e León all'interno di una zona protetta senza sottoporli a Via. La Corte di giustizia europea la condanna, perché è venuta meno agli obblighi comunitari non avendo adottato le misure necessarie per evitare il degrado di una zona di protezione speciale (Zps) e di un sito di importanza comunitaria (Sic).

Dunque la Corte conferma l'opinione dell'avvocato generale già pronunciatosi sul procedimento di inadempimento avviato dalla Commissione europea nei confronti della Spagna.

La Commissione, infatti, contesta la valutazione degli effetti sull'ambiente di alcuni progetti e il deterioramento della zona del sito «Alto Sil» (dal 1998 Sic e poi Zps). Il sito in questione presso il corso superiore del fiume Sil, ha un'estensione di oltre 43.000 ettari ed è situato nella parte nord-occidentale della regione spagnola Castilla e León, vicino alle regioni Galizia e Asturie. Esso fa parte di una catena di vaste zone di protezione, prevalentemente adiacenti le une alle altre, che si estendono dalla Galizia alla Cantabria.

La Via è quella valutazione che ha funzione di individuare, descrivere e valutare gli effetti di un progetto sull'ambiente. Ossia su una serie di fattori biotici (l'uomo, la flora e la fauna) e abiotici (suolo, l'acqua, l'aria, il clima, il paesaggio, i beni materiali e il patrimonio culturale) e sulle rispettive integrazioni.

Secondo la direttiva sulla Via non tutti i progetti (lavori di costruzione o di altri impianti od opere, e interventi sull'ambiente naturale o sul paesaggio, compresi quelli destinati allo sfruttamento delle risorse del suolo) sono soggetti alla procedura. Il legislatore europeo stabilisce una distinzione tra i progetti (elencati all'allegato I - fra questi compaiono anche gli impianti minerari a cielo aperto con superficie del sito superiore a 25 ettari) che devono essere assoggettati ad una valutazione d'impatto ambientale, e i progetti (elencati all'allegato II) per i quali gli Stati membri devono determinare - in base ad un esame caso per caso o in base a soglie e criteri fissati dallo Stato membro - se devono o no essere assoggettati a tale valutazione.

Esistono anche i casi in cui i piani o i progetti devono essere realizzati per motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, nonostante le conclusioni negative della valutazione dell'impatto sul sito e in mancanza di soluzioni alternative. Ma in questo caso lo Stato membro deve adottare ogni misura compensativa necessaria per garantire che la coerenza globale di Natura 2000 sia tutelata.

La direttiva habitat impone agli Stati membri di adottare opportune misure per evitare, nei Sic e nelle Zps, il deterioramento degli habitat e le perturbazioni significative incidenti sulle specie per le quali tali zone sono state designate. Prevede che le autorità nazionali competenti possano dare il loro accordo su un piano o progetto non direttamente connesso e necessario alla gestione del sito soltanto dopo aver avuto la certezza, mediante un'opportuna valutazione dell'incidenza di tale piano o progetto sul sito, che esso non pregiudicherà l'integrità del sito stesso.

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