[23/11/2011] News

Informazioni ambientali: non si puņ pretendere la pubblicazione via internet in tempo reale

I singoli cittadini che agiscono a tutela di valori ambientali possono accedere ai dati sulle emissioni di un termovalorizzatore senza dover dimostrare il loro interesse specifico. Ma non possono pretendere che tali informazioni siano veicolate, tramite pubblicazione sulla rete internet, in tempo reale.

Lo afferma il Tribunale amministrativo della Lombardia (Tar) che dà ragione all'A2A spa e torto ai quattro singoli cittadini. Essi infatti hanno richiesto alla A2A la pubblicazione sulla rete informatica dei dati relativi al monitoraggio dell'impianto di smaltimento tramite trattamento termico e cogenerazione dei rifiuti solidi urbani di via Malta n. 25.

Invero i dati delle emissioni sono pubblicati via internet non in tempo reale ma periodicamente sul sito del Comune di Brescia. E comunque A2A ha dato conto della pubblicazione sul sito internet di Aprica, che avviene dal 5/7/2011 separatamente per le 3 linee e con cadenza settimanale.

Quindi questa ulteriore modalità di diffusione delle informazioni permette di superare eventuali dubbi sull'effettivo adempimento della prescrizione sul monitoraggio in continuo (preordinato all'acquisizione dei dati), concetto che non è perfettamente coincidente con la pubblicazione in continuo.

Per informazione ambientale si intende qualsiasi informazione disponibile in forma scritta, visiva, sonora, elettronica o in qualunque altra forma materiale relativa allo stato degli elementi dell'ambiente (aria, atmosfera, acqua, suolo, territorio, siti naturali, compresi gli igrotopi, le zone costiere e marine, la diversità biologica e i suoi elementi costitutivi, compresi gli organismi geneticamente modificati) e le loro interazioni tra questi elementi.

Relativa alle sostanze, alle energie, al rumore, alle radiazioni o ai rifiuti (anche quelli radioattivi, le emissioni, gli scarichi e altri rilasci nell'ambiente, che incidono o possono incidere sugli elementi dell'ambiente). Relativa inoltre alle misure, anche amministrative, quali le politiche, le disposizioni legislative, i piani, i programmi, gli accordi ambientali e ogni altro atto.
L'accesso all'informazione ambientale può essere esercitato da chiunque, ma la richiesta non deve essere formulata in termini eccessivamente generici e deve riferirsi alle matrici e ai fattori ambientali.

E le autorità che la detengono sono tenute a garantire che l'informazione ambientale sia sistematicamente e progressivamente messa a disposizione del pubblico e diffusa, anche attraverso i mezzi di telecomunicazione e gli strumenti informatici, in forme o formati facilmente consultabili, promuovendo a tale fine, in particolare, l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione.

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