[11/11/2011] News

Maggiori controlli per le esportazioni, il trasferimento, l'intermediazione e il transito di prodotti a duplice uso civile/militare

L'Ue ha intenzione di modificare il regime comunitario di controllo delle esportazioni, del trasferimento, dell'intermediazione e del transito di prodotti a duplice uso. Ossia di quei prodotti, "che possono avere sia un utilizzo non esplosivo sia un qualche impiego nella fabbricazione di armi nucleari o di altri congegni esplosivi nucleari" - inclusi il software e le tecnologie, che possono avere un utilizzo sia civile sia militare. E lo fa tramite una proposta di regolamento volta a modificare quello del 2009 che ha istituito il sistema europeo di controllo e che subordina l'esportazione a un'autorizzazione.

Le decisioni relative al controllo delle esportazioni dei prodotti a duplice uso sono prese per consenso nel quadro dei regimi internazionali di controllo delle esportazioni (Australia Group - AG, per i prodotti biologici e chimici; Nuclear Suppliers Group - NSG, per i prodotti nucleari civili; Missile Technology Control Regime - MTCR e Wassenaar Arrangement - WA, per le armi convenzionali e i prodotti e le tecnologie a duplice uso). Lo scopo di questi regimi è quello di limitare il rischio che tali prodotti siano utilizzati per scopi militari e in programmi di proliferazione. 

Per rendere tali controlli il più possibile efficaci, i regimi internazionali di controllo delle esportazioni riuniscono i principali fornitori di prodotti a duplice uso. Accettando il controllo del commercio di determinati prodotti, essi contribuiscono in modo efficace a limitare i rischi di proliferazione e garantiscono al tempo stesso che il commercio legittimo non sia ostacolato.

Al giorno d'oggi, i progressi tecnologici rendono necessario un aggiornamento regolare dell'elenco dei prodotti controllati. Mentre le decisioni di questi regimi internazionali non sono giuridicamente vincolanti, il regolamento europeo specifica che "l'elenco di prodotti a duplice uso è aggiornato conformemente ai pertinenti obblighi e impegni, e relative modifiche, accettati dagli Stati membri in qualità di membri di regimi internazionali di non proliferazione e di accordi in materia di controllo delle esportazioni o a seguito della ratifica di pertinenti trattati internazionali".

In media 4 volte all'anno, i regimi internazionali di controllo delle esportazioni prendono decisioni sull'elenco di controllo. Tali aggiornamenti devono essere regolarmente e tempestivamente recepiti nella normativa Ue a causa delle loro implicazioni per la sicurezza e gli scambi commerciali. Da un lato, il fatto che i regimi internazionali di controllo sulle esportazioni decidano di aggiungere nuovi prodotti agli elenchi di controllo significa che anche i prodotti aggiunti dovranno essere oggetto di controlli coerenti in tutta l'Ue per motivi di sicurezza.

Dall'altro canto, la legislazione Ue deve immediatamente recepire la decisione dei regimi internazionali di controllo sulle esportazioni di cessare i controlli su determinati prodotti, in modo da consentire gli esportatori dell'Unione di competere sul mercato globale.

Attualmente ogni aggiornamento del regolamento richiede il ricorso alla procedura legislativa ordinaria. Data tuttavia la natura tecnica delle modifiche e il fatto che i cambiamenti devono essere conformi alle decisioni adottate dai regimi internazionali di controllo sulle esportazioni, il margine di manovra per introdurre modifiche agli emendamenti convenuti è piuttosto scarso.

Di conseguenza, per aggiornare regolarmente, l'Ue propone di introdurre degli atti delegati. Perché un approccio di tal tipo consentirebbe alla Commissione di apportare i necessari aggiornamenti come e quando richiesto. Come consentirebbe alla Commissione di cancellare prontamente destinazioni e prodotti dall'ambito di applicazione delle autorizzazioni generali di esportazione della Ue. Data la rapida evoluzione della situazione in tutto il mondo, occorre garantire che le attuali autorizzazioni generali di esportazione della UE si possano modificare rapidamente riguardo alla loro destinazione e al campo di applicazione dei prodotti, in modo che il sistema UE di controllo sulle esportazioni possa riflettere adeguatamente i nuovi sviluppi a livello globale.
Il contenuto delle autorizzazioni generali di esportazione della UE, attuali e future, deve essere costantemente monitorato in modo che le autorizzazioni coprano effettivamente solo le operazioni a basso rischio.

Le autorizzazioni generali di esportazione si sono rivelate strumenti molto efficaci in grado di agevolare l'esportazione di determinati prodotti verso determinate destinazioni con minori rischi. Per agevolare l'esportazione dei prodotti più controllati verso 7 destinazioni a basso rischio (Australia, Canada, Giappone, Nuova Zelanda, Norvegia, Svizzera e Stati Uniti) esiste da molti anni un'autorizzazione generale unica di esportazione (EU001). E nel dicembre 2008, la Commissione ha proposto di introdurne altre 6 sulle quali è stato raggiunto un accordo verso la metà del 2011.

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