[07/11/2011] News

Aree marine protette: non č necessaria la “tabellazione” dei confini e delle zone di protezione

Secondo una sentenza della Suprema Corte di Cassazione, «Le aree marine protette sono sottratte alla necessità di perimetrazione tabellare giacché istituite e delimitate con appositi provvedimenti, completi delle indicazioni tecniche e topografiche necessarie per l'individuazione, la cui conoscenza è assicurata dalla loro pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, sicché l'ignoranza colpevole circa l'esatta perimetrazione dell'area non è scusabile. (Nella specie, relativa ad illecita attività di pesca subacquea, La Corte ha sottolineato l'irrilevanza della disciplina che, con riferimento al divieto di navigazione, prescrive, invece, la necessità di individuazione, con mezzi e strumenti di segnalazione, delle aree protette».

La sentenza arriva dopo che la sezione distaccata dio Pozzuoli del  Tribunale di Napoli nel gennaio aveva condannato a pagare 200 euro di ammenda un subacqueo che nella zona "A" di riserva integrale all'interno dell'area marina protetta "Parco sommerso di Baia", istituita nel 2002.

Il subacquei teneva del tutto insufficiente l'installazione di boe di segnalazione di delimitazione dell'area protetta e il suo avvocato aveva fatto ricorso, chiedendo alla Capitaneria di Porto di specificare a quale distanza erano collocate le boe rispetto alla spiaggia dalla quale il pescatore abusivo si era presumibilmente buttato in acqua. La Capitaneria faceva rilevare che la zona protetta è «Indicata nelle carte nautiche come zona di riserva integrale marina e ritualmente segnalata da boe e da cartelli apposti anche sulla terraferma. Essa, inoltre, era raggiungibile solo dal mare».

Il tribunale rincarava la dose: «Qualora il prevenuto non avesse percepito la segnalazione o non ne avesse compreso il significato, sarebbe ugualmente responsabile perché l'ignoranza sarebbe derivata da sua colpa. Invero, colui il quale esercita la pesca sportiva subacquea, anche come principiante, ha il dovere di informarsi sulle norme che regolano tale attività e sulle zone in cui la stessa può essere esercitata liberamente e senza divieti».

Il ricorso alla Corte Suprema Corte di Cassazione ha avuto per il bracconiere esiti ancora più disastrosi. Nella sentenza si legge: «Secondo la giurisprudenza costante di questa Corte (vedi, tra le decisioni più recenti, Cass., sez. 3, 6.8.2007, n. 32021, Marciano e altri), inoltre, in tema di tutela delle aree protette, dette aree sono sottratte alla necessità di perimetrazione tabellare in quanto istituite e delimitate con appositi provvedimenti, completi di tutte le indicazioni tecniche e topografiche necessarie per l'individuazione, la cui conoscenza è assicurata dalla loro pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. Dal momento di tale pubblicazione sorge la presunzione di conoscenza dell'estensione dell'area protetta da parte di tutti i consociati e costituisce onere di chi si introduce nella zona di prendere cognizione degli esatti confini dell'area, onde evitare comportamenti di rilevanza penale. Ne consegue che non può considerasi scusabile, a norma dell'art. 5 cod. pen. (come interpretato dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 364/1988), l'ignoranza colpevole circa l'esatta perimetrazione dell'area protetta, stante l'irrilevanza del difetto di perimetrazione tabellare e tenuto conto della mancata ottemperanza del dovere di informazione e di conoscenza incombente ad ogni soggetto che intraprende una attività normativamente regolata in vista della osservanza dei precetti penali».

E' evidente che la sentenza non riguarda le sole aree marine protette, ma anche quelle terrestri per le quali spesso i cacciatori lamentano la mancanza di tabellazione.

La Corte di Cassazione specifica che «Non è rilevante, nella specie, la previsione della L. n. 394 del 1991, art. 2, comma 9 bis (introdotto dalla L. 8 luglio 2003, n. 172, art. 4, comma 1 - Disposizioni per il riordino e il rilancio della nautica da diporto e del turismo nautico), secondo la quale "i limiti geografici delle aree protette marine entro i quali è vietata la navigazione senza la prescritta autorizzazione sono definiti secondo le indicazioni dell'Istituto idrografico della Manna ed individuati sul territorio con mezzi e strumenti di segnalazione conformi alla normativa emanata dall'Association Internazionale de Signalisation Marittime - International Association of Manne Aids to Navigation and Lighthouse Authorities (Aism - Iala)".
La vicenda in esame, invero, non riguarda la nautica da diporto, sicché l'anzidetta normativa non può svolgere alcuna influenza sulla configurabilità della contravvenzione contestata».

Il pescatore subacqueo  alla fine ha dovuto pagare anche le spese processuali.

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