[19/10/2011] News

Valutazione di impatto ambientale, la Corte Ue precisa in quali casi non è applicabile

La Valutazione d'impatto ambientale (Via) non si applica per i progetti adottati mediante un atto legislativo nazionale specifico, quando gli obiettivi della disciplina Ue, incluso l'obiettivo della disponibilità delle informazioni, vengono raggiunti tramite la procedura legislativa. Comunque la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale deve essere garantita.

Lo afferma la Corte di giustizia europea che si trova a dirimere la questione sollevata dal giudice belga relativa agli aeroporti di Liège-Bierset e di Charleroi-Bruxelles Sud e della linea ferroviaria Bruxelles Charleroi all'aeroporto di Bruxelles.

Dinanzi al Conseil d'État sono stati proposti sei ricorsi con cui taluni abitanti frontisti hanno contestato una serie di concessioni e autorizzazioni rilasciate dalle autorità amministrative competenti, per l'esecuzione di lavori o lo sfruttamento di impianti riguardanti tali aeroporti e i loro collegamenti.

Mentre tali ricorsi erano pendenti dinanzi al giudice, il décret del Parlamento vallone 17 luglio 2008 - che è un atto legislativo adottato dal Parlamento vallone e sancito dal governo della Région wallonne - ha ratificato tali concessioni e autorizzazioni, vale a dire le ha convalidate alla luce di "motivi imperativi d'interesse generale".

Dunque, gli abitanti si sono rivolti alla Cour constitutionnelle (perché a loro avviso il Conseil d'État è reso incompetente e le priva del loro interesse all'annullamento di tali atti dato che un atto di natura legislativa ha sostituito gli atti amministrativi impugnati e non può essere contestato) e in tale contesto il Conseil d'État ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Cour constitutionnelle varie questioni alla costituzionalità del décret del Parlamento vallone 17 luglio 2008 e alla Corte di giustizia.

La Via è la valutazione che ha la funzione di individuare, descrivere e valutare gli effetti che un progetto produce su una serie di fattori biotici quali l'uomo, la flora e la fauna e abiotici quali il suolo, l'acqua, l'aria, il clima, il paesaggio, i beni materiali e il patrimonio culturale nonché sulle rispettive integrazioni. Dove per progetto - alla luce della direttiva europea - si intende la realizzazione, sia di lavori di costruzione o di altri impianti od opere, sia di altri interventi sull'ambiente naturale o sul paesaggio, compresi quelli destinati allo sfruttamento delle risorse del suolo. E dove per autorizzazione, si intende la "decisione dell'autorità competente o delle autorità competenti, che conferisce al committente il diritto di realizzare il progetto stesso".

C'è da dire però che la normativa europea sulla Via non si applica a un progetto quando gli obiettivi, compreso quello della disponibilità di informazioni, sono raggiunti tramite una procedura legislativa. Ciò non comporta che un progetto possa essere considerato adottato nei dettagli mediante un atto legislativo specifico, se tale atto legislativo non rispetta due requisiti. Ossia l'approvazione nel dettaglio con atto specifico e il rispetto degli obiettivi della direttiva.

Dunque, un atto legislativo che non faccia altro che "ratificare" puramente e semplicemente un atto amministrativo preesistente, che si limita a constatare l'esistenza di motivi imperativi di interesse generale senza l'avvio di una procedura legislativa nel merito della presenza dei due requisiti, non può essere considerato un atto legislativo specifico e non è dunque sufficiente ad escludere un progetto dall'ambito di applicazione della direttiva.

Spetta al giudice nazionale determinare se tali requisiti siano stati rispettati. A tal fine, esso deve tener conto sia del contenuto dell'atto legislativo adottato sia di tutta la procedura legislativa che ha condotto alla sua adozione e, in particolare, degli atti preparatori e dei dibattiti parlamentari.
Inoltre, quando un progetto è adottato mediante un atto legislativo, la questione se tale atto legislativo risponda ai requisiti stabiliti deve poter essere sottoposta a un controllo, in base alle norme nazionali procedurali, da parte di un organo giurisdizionale o di un organo indipendente e imparziale istituito dalla legge.

E nel caso in cui contro l'atto non sia esperibile alcun ricorso spetterebbe ad ogni organo giurisdizionale nazionale adito nell'ambito della sua competenza esercitare il controllo  e trarne le eventuali conseguenze, disapplicando tale atto legislativo.

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