[17/10/2011] News

Alcuni impianti fotovoltaici possono essere esonerati dall'obbligo dell'autorizzazione paesaggistica

L'installazione di un certo tipo di pannelli solari aderenti o integrati nei tetti degli edifici in area sottoposta a vincolo paesaggistico non comporta automaticamente l'esonero dall'obbligo del previo rilascio dell'autorizzazione paesaggistica. Perché tali pannelli possono alterare l'aspetto esteriore degli edifici e perciò non può escludersi a priori che possano risultare incompatibili con la protezione del contesto paesaggistico tutelato.

Lo afferma il Tribunale amministrativo regionale della Basilicata che si trova ad affrontare la questione sollevata da un'azienda agricola nella Contrada Pieghe di Maglia del Comune di Grumento Nova e la sua intenzione di installare tre impianti fotovoltaici sul tetto di due capannoni.

Capannoni rurali con copertura a doppia falda, per il ricovero degli animali e delle attrezzature agricole situati nella Zona 1 (di elevato interesse naturalistico e paesaggistico con inesistente o limitato grado di antropizzazione) del perimetro del Parco Nazionale Appenino Lucano-Val d'Agri-Lagonegrese (tale area risulta sottoposta a vincolo paesaggistico e ricade all'interno sia del Sito di Importanza Comunitaria, denominato "Lago Pertusillo", sia della Zona di Protezione Speciale, denominata "Appennino Lucano, Val d'Agri, monte Sirino e monte Raparo").

I tre impianti fotovoltaici hanno una potenza complessiva di 46,98 kw, "con lo stesso orientamento e inclinazione" delle falde, di cui uno composto da 6 stringhe di 13 moduli, e gli altri due composti da 3 stringhe di 16 moduli".

Ma il responsabile dell'ufficio tecnico e il direttore generale dell'Ente parco nazionale Appenino Lucano Val d'Agri Lagonegrese ha invitato l'azienda "a non iniziare" la realizzazione di tali lavori o, "qualora fossero già iniziati, a sospenderli immediatamente". Perché a suo avviso i lavori d'installazione degli impianti fotovoltaici doveva essere autorizzata (in particolare ai sensi sia del codice dei beni culturali e del paesaggio - articolo 146 Dlgs 42/2004, sia ai sensi della legge quadro sulle aree protette - articolo 13 legge 394/1991 -).

Il codice ambientale prevede accanto all'obbligo di autorizzazione paesaggistica l'esenzione a tale onere. Secondo la disciplina statale non è richiesta l'autorizzazione per tre tipi d'interventi fra cui quelli di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici. Non è detto, dunque che rientrando nella categoria degli interventi di manutenzione straordinaria si possa escludere a priori per determinati pannelli la necessità di autorizzazione paesaggistica.

Comunque è da tenere presente che al momento, non risulta vigente alcuna disposizione normativa, che non sottopone ad autorizzazione paesaggistica l'installazione di determinate tipologie di pannelli solari.

Quindi deve ritenersi che non vi sia corrispondenza biunivoca tra interventi liberi ai fini edilizi e interventi esonerati dall'obbligo del previo rilascio dell'autorizzazione paesaggistica. Non a caso le discipline giuridiche del paesaggio e dell'edilizia pur essendo connesse, sono distinte, perchè le parti del territorio di rilevanza paesaggistica esprimono valori, interessi pubblici diversi e autonomi rispetto a quelli dell'ordinata e razionale trasformazione dello stesso territorio.

Inoltre nel caso di opere in un area protetta la legge sulle aree protette prevede che il rilascio di concessioni o autorizzazioni relative a interventi impianti e opere all'interno del parco sia sottoposto al preventivo nulla osta dell'Ente parco. Il nulla osta verifica la conformità tra le disposizioni del piano e del regolamento.

La ratio del nulla osta infatti è quella di tutelare e valorizzare il patrimonio ecologico-naturale di una particolare località (come: la conservazione delle specie animali e vegetali, delle singolarità geologiche e delle formazioni paleontologiche; realizzazione dell'integrazione tra uomo e ambiente naturale, mediante la salvaguardia dei valori antropologici, archeologici, storici e architettonici e delle attività agro-silvo-pastorali e tradizionali; promozione di attività ricreative compatibili; difesa e ricostituzione degli equilibri idraulici e idrogeologici) e non l'estetica del paesaggio.

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