[12/10/2011] News

Zps: no alle aree umide artificiali

Le zone umide artificiali non possono essere incluse tra le zone di protezione speciale (Zps).
Lo afferma il Tribunale amministrativo regionale della Puglia (Tar) che con sentenza annulla la delibera della Giunta regionale nella parte in cui dispone l'inclusione dell'area "Valle Carapelle" di proprietà privata della Zps.

Il proprietario dell'area, infatti contesta l'illegittimità dell'inclusione e la conseguente sottoposizione al regime vincolistico perché l'area rappresenterebbe una zona umida artificiale creata a scopi imprenditoriali (ossia ai fini dell'esercizio dell'attività ittica di pregio), la cui manutenzione - proprio in forza del continuo necessario intervento dell'uomo - richiederebbe costanti ed ingenti spese.

Spese necessarie sia per alimentare la forza motrice essenziale per il funzionamento delle pompe idrovore, sia per la manutenzione e la gestione dell'impianto stesso, sia infine per i costi del personale preposto a tali mansioni. Dunque una serie di costi che evidenzierebbero come in assenza di tale attività di manutenzione e di immissione dell'acqua dall'esterno, la valle si prosciugherebbe in breve tempo, perdendo naturalmente quei connotati di area umida (artificiale) per i quali sarebbe stata inopinatamente inserita tra le Zps.

In altre parole l'area umida in questione non presenta "naturaliter" le caratteristiche che ci si propone di tutelare e per di più l'inclusione comporta l'imposizione di un improprio "onere reale" in contrasto con la tutela sia della proprietà che dell'iniziativa economica privata garantite dalla costituzione (artt.41 e 42).

Le zone di protezione speciale sono zone scelte finalizzate al mantenimento e alla sistemazione di idonei habitat per la conservazione e gestione delle popolazioni di uccelli selvatici migratori.

Tali aree sono individuate dagli stati membri dell'Unione Europea in virtù della legislazione europea.
In particolare la direttiva Habitat, (recepita nell'ordinamento italiano con apposito decreto) istituisce una rete ecologica di aree protette di rilievo comunitario (Natura 2000) e di preminente valore per la salvaguardia della biodiversità europea. Gli Stati membri dunque, devono individuare una serie di siti, definiti d'importanza comunitaria - strategici per il conseguimento degli obiettivi della Direttiva - nonché di zone di protezione speciale per la salvaguardia dell'avifauna.

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