[05/10/2011] News

Stoccaggio geologico del biossido di carbonio in Italia: arriva la disciplina

La direttiva del 2009 in materia di stoccaggio geologico del biossido di carbonio è stata "tradotta" nell'ordinamento italiano. E' stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale di ieri il decreto legislativo per l'attuazione delle disposizioni europee che domani entrerà in vigore.

Il decreto stabilisce un quadro di misure per garantire lo stoccaggio geologico di CO2 in formazioni geologiche idonee (stoccaggio definito come "l'iniezione, accompagnata dal confinamento, di flussi di CO2 in formazioni geologiche sotterranee prive di scambio di fluidi con altre formazioni). Un quadro che si applica alle formazioni nel territorio italiano, nell'ambito della zona economica esclusiva e della piattaforma continentale, ma non nella colonna d'acqua (ossia la massa d'acqua continua che si estende verticalmente tra la superficie e i sedimenti del fondo di un corpo idrico).

Il decreto inoltre istituisce nell'ambito del Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE (quella sul sistema per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra) e per il supporto nella gestione delle attività di progetto del Protocollo di Kyoto, la Segreteria tecnica per lo stoccaggio di CO2, composta da 13 unità che ha il compito di fornire supporto tecnico al Ministero dello sviluppo economico ed al Ministero dell'ambiente.

Viene poi istituito il registro per il confinamento e lo stoccaggio di CO2 che annovera le infrastrutture di trasporto esistenti e progettate; le licenze, sulle autorizzazioni (elementi indispensabili per la realizzazione, gestione, monitoraggio e chiusura di un sito) e le delibere del Comitato; l'elenco dei siti di stoccaggio di CO2 chiusi, di quelli per i quali sia avvenuto un trasferimento di responsabilità e dei complessi di stoccaggio circostanti, comprendente anche mappe e sezioni relative alla loro estensione territoriale; le informazioni disponibili utili per valutare se il CO2 stoccato sarà confinato completamente e in via permanente.

E crea una banca dati alla quale dovranno confluire, nei formati stabiliti dal Ministero dello sviluppo economico e dal Ministero dell'ambiente, su proposta del Comitato, i dati acquisiti ed elaborati nel corso delle varie fasi delle attività di esplorazione e di stoccaggio di CO2.

Il Ministero dell'ambiente e il Ministero dello sviluppo economico, sulla base dei dati elaborati dal Comitato, sentito il Ministero della d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, individuano, con apposito decreto, entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le aree del territorio nazionale e della zona economica esclusiva all'interno delle quali possono essere selezionati i siti di stoccaggio e le aree nelle quali lo stoccaggio non è permesso.

L'individuazione delle zone all'interno delle quali possono essere selezionati i siti di stoccaggio e le aree nelle quali lo stoccaggio è permesso è soggetta a Valutazione ambientale strategica.
Nelle more dell'individuazione delle aree comunque per un periodo non superiore a 24 mesi dall'entrata in vigore delle presenti norme, eventuali licenze di esplorazione e autorizzazioni allo stoccaggio sono rilasciate in via provvisoria, che verranno confermata al momento del'individuazione.

Comunque i ministeri effettuano una valutazione della capacità di stoccaggio disponibile nelle formazioni geologiche di sottosuolo del territorio nazionale individuate sulla base di un'analisi tecnica. L'idoneità di una formazione geologica e la relativa sicurezza sono stabilite in sede di esame della domanda di autorizzazione allo stoccaggio, in base alla valutazione del potenziale complesso di stoccaggio e dell'area circostante secondo i criteri fissati dal decreto e solo se non vi è un rischio significativo di fuoriuscita e se non sussistono rischi rilevanti per l'ambiente o la salute.

Il decreto così come la normativa europea, ha infatti, la finalità di contribuire alla lotta al cambiamento climatico attraverso la riduzione delle emissioni in atmosfera di gas a effetto serra, che comunque deve essere conseguita con il massimo livello possibile di efficienza e sostenibilità ambientale, di sicurezza e tutela della salute della popolazione.

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