[03/10/2011] News

Parco del Gargano, la Corte costituzionale boccia il commissario nominato dalla Prestigiacomo

Il Presidente dell'Ente Parco è nominato con decreto del Ministro dell'ambiente d'intesa con il Presidente della Regione nel cui territorio ricade in tutto o in parte il parco nazionale. Però, se l'intesa non è raggiunta il Ministero può nominare un commissario straordinario ma solo quando si siano verificati tentativi per il raggiungimento dell'accordo.

Lo ricorda la Corte Costituzionale in riferimento alla questione riguardante l'Ente parco nazionale del Gargano. E in particolare la nomina e rinnovo del Commissario straordinario dell'Ente Parco nazionale del Gargano da parte del Ministero senza il rispetto del principio di leale collaborazione.

La Regione Puglia ha sollevato conflitto di attribuzione nei confronti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in relazione al decreto del 2010 con il quale l'avvocato Stefano Sabino Francesco Pecorella è nominato 

Il Ministro dell'ambiente, preso atto dell'approssimarsi della scadenza dell'incarico conferito del Presidente dell'Ente parco, ha provveduto alla nomina del nuovo Commissario straordinario. Tale nomina, tuttavia, non sarebbe stata preceduta dall'avvio e dall'effettiva prosecuzione della istruttoria finalizzata all'intesa prevista dalla legge.

Il presidente della Regione Puglia Nichi Vendola ha segnalato l'importanza di attivare celermente un percorso di intesa sul presidente dell'Ente Parco nazionale del Gargano, invitando il Ministro a individuare insieme una figura competente e di alto profilo professionale, dichiarando la propria disponibilità a verificare le migliori personalità per questo incarico. Ma invano perché il ministero ha emanato il decreto per la nomina senza neppure dare il tempo alla Regione di esprimere il proprio parere e alla scadenza del termine anche quello per il rinnovo.

Il Ministro, dunque non ha cercato di raggiungere un accordo, ma ha aggirato la norma che prevede l'obbligo dell'intesa, perché, da un lato, ha proposto un solo nome e, dall'altro, ha non solo rifiutato tutte le proposte di incontro provenienti dalla controparte, ma ha anche nominato Commissario straordinario proprio la persona implicitamente rifiutata da quest'ultima.

In tal modo risultano violati i principi previsti dalla Carta costituzionale sulle competenze legislative della Regione e il principio di leale collaborazione.

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