[16/09/2011] News

Corte Eu ribadisce la necessità di rispettare le distanze fra gli stabilimenti in cui sono presenti sostanze pericolose e gli edifici aperti al pubblico

Le distanze fra gli stabilimenti in cui sono presenti sostanze pericolose e gli edifici aperti al pubblico, devono essere prese in considerazione dagli Stati membri, ma anche dalle autorità nazionali competenti. E devono essere presi in considerazione, non solo sul piano politico, al momento dell'elaborazione dei piani regolatori, ma anche nel corso di ogni procedura che implichi la valutazione di progetti specifici e di decisioni relative al rilascio o al rifiuto di una licenza edilizia individuale.

L'obbligo di tenere conto della necessità, a lungo termine, di mantenere opportune distanze non impone alle autorità nazionali competenti di vietare o di autorizzare l'insediamento di un edificio aperto al pubblico, senza che siano stati adeguatamente valutati i rischi connessi all'insediamento all'interno del perimetro di dette distanze in fase di pianificazione o in fase di decisione individuale.

Lo afferma la Corte di giustizia europea che, dopo l'opinione espressa dall'avvocato generale, si pronuncia sulla questione sollevata dalla Corte amministrativa tedesca.

La questione riguarda la possibile costruzione di un centro per la vendita al pubblico di materiale e di prodotti per il giardinaggio su un lotto di terreno - appartenente nella zona commerciale Nordwest del Comune di Darmstadt (Germania) - a circa 250 metri dal terreno occupato da un impianto di riciclaggio di rottami metallici. L'impianto tratta sostanze chimiche, come il cloro, e rientra nel campo di applicazione della direttiva sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose (Seveso II). E' però circondato da vari esercizi commerciali tipo ipermercati, negozi all'ingrosso, officine, e da un albergo ed è in una zona priva di piano regolatore.

Ma la mancanza di un piano regolatore non può esonerare le autorità nazionali (nel caso il Comune di Darmstadt) dall'obbligo di prendere in considerazione, in sede di valutazione delle domande di licenza edilizia, la necessità di mantenere opportune distanze tra gli stabilimenti soggetti alla direttiva Seveso II, da un lato, e le zone adiacenti, dall'altro. La direttiva, infatti, impone agli Stati membri, in termini inequivocabili, un obbligo di prendere in considerazione il mantenimento di opportune distanze nell'ambito delle rispettive politiche di destinazione o di utilizzazione dei suoli e di altre politiche pertinenti e nelle relative procedure di attuazione.

Tale disposizione lascia nondimeno alle autorità competenti degli Stati membri un margine di discrezionalità per precisare suddette distanze, margine che deve in ogni caso essere sfruttato entro i limiti dell'obbligo.

Se, infatti, alle autorità non incaricate della pianificazione urbanistica fosse consentito eccepire la mancanza di un piano regolatore per sottrarsi al loro obbligo di tener conto della necessità di mantenere opportune distanze, tale obbligo sarebbe facilmente eludibile e verrebbe pregiudicata l'efficacia pratica della direttiva Seveso II. Così sarebbero compromessi gli obiettivi e i principi della politica dell'Unione in materia ambientale tra i quali la tutela della salute e il miglioramento della qualità dell'ambiente e gli obiettivi di prevenire incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose e di limitazione le loro conseguenze per l'uomo e per l'ambiente.  

Torna all'archivio