[09/08/2011] News

Inceneritore di Montale: precisazioni di Arpat

Le attività di controllo ambientale, in generale ed in particolare sull'impianto di Montale, sono articolate su diverse fasi di lavoro, che hanno l'obiettivo di verificare il rispetto della normativa e dell'insieme delle prescrizioni impartite dall'atto autorizzativo. Anche limitandosi al solo aspetto delle emissioni in atmosfera ARPAT compie attività di campionamento dei macroinquinanti, di campionamento dei microinquinanti, di verifica degli inquinanti rilevati con il sistema automatico di monitoraggio e controllo delle emissioni (SMCE) e di verifica degli autocontrolli svolti dal gestore relativi sia alle emissioni che al funzionamento degli impianti.
 

Relativamente agli ultimi mesi l'Agenzia ha effettuato:

Come è evidente, da quanto sopra descritto, le proposte di provvedimenti alla Provincia seguono nel tempo gli esiti dei controlli effettuati direttamente dall'Agenzia e le verifiche sulle documentazioni prodotte dal Gestore

L'evento anomalo, che ha dato luogo alla diffida da parte della Provincia del 2 Agosto 2011, consiste nella mancata comunicazione agli Enti da parte del Gestore che, dalle ore 4,30 alle 7,30 del 5 maggio, si era registrato un malfunzionamento che aveva impedito il passaggio del carbone attivo alla Linea 3 e, conseguentemente era stata interrotta l'introduzione dei rifiuti.
 

La comunicazione del malfunzionamento è dovuta da parte del Gestore per permettere il necessario controllo da parte degli organi competenti, poiché l'art.16 del DLgs 133/2005 prevede che, "... Nei casi di guasto, il Gestore riduce o arresta l'attività appena possibile, finché sia ristabilito il normale funzionamento" e ancora che "... per nessun motivo, in caso di superamento dei valori limite di emissione, l'impianto di incenerimento o coincenerimento o la linea di incenerimento, può continuare ad incenerire rifiuti per più di quattro ore consecutive; inoltre, la durata cumulativa del funzionamento in tali condizioni in un anno, deve essere inferiore a sessanta ore".

Nel caso specifico, nessuna evidenza mostra che vi sia stato superamento dei limiti emissivi (la fiala relativa alle emissioni delle linea 3 attiva nel periodo dal 2 al 17 maggio, ha mostrato un valore di diossine e furani pari a 0,00865 ng TEQ/Nm3, ovvero 15 volte inferiore al limite) e la durata dell'evento è comunque risultata di circa tre ore ovvero inferiore a quanto ammesso dal citato D. Lgs 133/2005. Quindi non si sono verificate condizioni in contrasto con i disposti di legge, anche se la mancata comunicazione deve essere rilevata e sanzionata come previsto dall'art. 19 , punto 15 del citato D. Lgs 133/2005 e dalla Autorizzazione Integrata Ambientale.
 

In merito all'osservazione dei Comitati relativamente ai valori di emissione che, negli autocontrolli relativi ai metalli del 19 maggio risulterebbero peggiori rispetto a quelli riscontrati nel controllo ARPAT del 10 maggio, riteniamo che tali variazioni possano corrispondere a diverse fisiologiche situazioni di funzionamento dell'impianto. La lettura dei dati analitici in emissione, che ribadiamo risultano comunque sempre ben al di sotto dei valori limite, deve necessariamente tenere conto delle variazioni connesse alla composizione dei rifiuti in entrata ed alle possibili variazioni del processo di trattamento nel suo complesso.
 

ARPAT, a seguito dell'evento anomalo in questione, ha richiesto alla Provincia di disciplinare ulteriormente le modalità di comunicazione da parte del Gestore degli eventi anomali, in modo da agevolare la tempestiva attività di verifica da parte dell'Agenzia.

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