[29/07/2011] News

I limiti del diritto all'informazione ambientale e il rifiuto all'accesso

Quando un'autorità pubblica deve decidere se divulgare le informazioni ambientali in suo possesso richieste dal pubblico può prendere in considerazione cumulativamente diversi motivi di rifiuto e non uno soltanto. Basta che la scelta sia ponderata. Perché in ogni caso specifico l'interesse pubblico tutelato dalla divulgazione deve essere ponderato con l'interesse tutelato dal rifiuto.

Lo ricorda la Corte di Giustizia europea - confermando le conclusioni dell'avvocato generale - chiamata a rispondere al quesito posto dal giudice inglese nell'ambito di una controversia tra l'Office of Communications e l'Information Commissioner. Una controversia in merito ad una richiesta d'informazioni relativa all'esatta ubicazione delle stazioni radio base di telefonia mobile nel Regno Unito.

Il governo del Regno Unito ha creato un sito Internet, denominato "Sitefinder", gestito fino alla fine del 2003 dall'Office of Communications, al fine di fornire le informazioni relative all'ubicazione delle stazioni radio base di telefonia mobile nel Regno Unito. Il sito oltre a contenere le informazioni volontariamente fornite dagli operatori di telefonia mobile a partire dalle loro banche dati, mostra l'ubicazione approssimativa di ogni stazione radio base all'interno di ciascun riquadro. Ma non indica né l'ubicazione precisa con l'approssimazione di un metro, né se sia stata installata a livello della strada, o occultata all'interno o sulla sommità di una struttura o di un edificio.

Nel 2005, un responsabile delle informazioni presso lo Health Protection Scotland (agenzia scozzese di protezione della salute), ha chiesto all'Office of Communications le coordinate di ciascuna stazione radio base, apparentemente per fini epidemiologici. Ma l'Office of Communications ha respinto sia la domanda iniziale sia la domanda di riesame proposta dal medesimo, basandosi su due motivi di rifiuto.

Ha sostenuto che l'impatto sulla pubblica sicurezza fosse poco rilevante e non prevalesse sull'interesse pubblico alla divulgazione di dette informazioni. E ha ritenuto che l'impatto negativo su diritti di proprietà intellettuale di tale tipo non potesse prevalere sull'interesse pubblico alla divulgazione dei dati. Quindi, ha ordinato la divulgazione delle informazioni.

Opinione confermata dalla High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Administrative Court) ma disconfermata dalla Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division), che è giunta alla conclusione opposta. A suo avviso, i riferimenti a "un'eccezione" devono essere intesi come riferiti a "una o più eccezioni" e la lettera delle disposizioni della direttiva sull'accesso alle informazioni (direttiva 2003/4) confermerebbe tale conclusione.

Per la direttiva esiste una regola generale che è la divulgazione delle informazioni, ma esistono anche delle eccezioni. Le autorità pubbliche, quindi, sono autorizzate a opporre un rifiuto a una richiesta di informazioni ambientali, ma solo in taluni casi specifici chiaramente definiti. I motivi di rifiuto dovrebbero essere interpretati restrittivamente in modo da ponderare l'interesse pubblico tutelato dalla divulgazione con l'interesse tutelato dal rifiuto di divulgare.

Le diverse ragioni che giustificano la divulgazione, sono ad esempio una maggior sensibilizzazione del pubblico alle questioni ambientali, il libero scambio di opinioni, una più efficace partecipazione del pubblico al processo decisionale in materia e, il miglioramento dell'ambiente.

Da ciò ne deriva che la nozione di "interesse pubblico tutelato dalla divulgazione" (quello dell'articolo 4, n. 2, secondo comma, seconda frase della direttiva) deve essere considerata come una nozione globale comprendente diversi motivi che giustificano la divulgazione delle informazioni ambientali.

Quindi è possibile concludere che la ponderazione è una ponderazione di due nozioni globali, circostanza che consente all'autorità pubblica competente di valutare cumulativamente i motivi di rifiuto di divulgazione.

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