[30/06/2011] News

Violazione diritto comunitario (direttiva Via e Habitat): la Spagna rischia condanna

La Spagna rischia di essere condannata dalla Corte di giustizia europea per aver autorizzato diversi progetti di estrazione mineraria a cielo aperto senza sottoporli a Via. Non avendo adottato le misure necessarie per evitare il degrado di una zona di protezione speciale (Zps) e di un sito di importanza comunitaria (Sic) la Spagna è venuta meno agli obblighi comunitari.

Queste sono le conclusioni dell'avvocato generale Ue che si pronuncia sul procedimento di inadempimento avviato dalla Commissione europea nei confronti della Spagna. La Commissione infatti accusa il Regno di Spagna di aver violato la direttiva Via e la direttiva habitat nell'ambito dell'autorizzazione e della supervisione del funzionamento dei progetti di estrazione mineraria a cielo aperto nella regione Castilla e León all'interno di una zona protetta.

Dunque, la Commissione contesta la valutazione degli effetti sull'ambiente di alcuni progetti e il deterioramento della zona. Il sito «Alto Sil» (dal 1998 Sic e poi Zps) presso il corso superiore del fiume Sil, ha un'estensione di oltre 43 000 ettari ed è situato nella parte nord-occidentale della regione spagnola Castilla e León, vicino alle regioni Galizia e Asturie. Esso fa parte di una catena di vaste zone di protezione, prevalentemente adiacenti le une alle altre, che si estendono dalla Galizia alla Cantabria.

Nel 2001 la Commissione è venuta a conoscenza di diversi progetti di impianti minerari a cielo aperto per l'estrazione del carbone («Feixolín» - 95,86 ettari, autorizzato nel 1986, di cui è stata nel frattempo intrapresa la rinaturalizzazione -, «Ampliación de Feixolín» - ampliamento di "Feixolín», 93,9 ettari -, «Fonfría» - 350 ettari, autorizzato il 21 luglio 1999 -, «Salguero-Prégame-Valdesegadas» -196 ettari, autorizzato nel 1986, già ampiamente rinaturalizzati -, di «Nueva Julia» - 405 ettari, autorizzato nel 2003 - e  «Ladrones» - 117 ettari, autorizzato nel 2003 -. Così, nel 2003 ha inviato alla Stato un primo parere motivato, seguito da un secondo nel 2008 nel quale la Commissione ha fissato alla Spagna un termine (1° febbraio 2009) per cessare la violazione del diritto dell'Unione. La Via è la valutazione che ha la funzione di individuare, descrivere e valutare gli effetti che un progetto produce su una serie di fattori biotici quali l'uomo, la flora e la fauna e abiotici quali il suolo, l'acqua, l'aria, il clima, il paesaggio, i beni materiali e il patrimonio culturale nonché sulle rispettive integrazioni. Dove per progetto - alla luce della direttiva europea - si intende la realizzazione, sia di lavori di costruzione o di altri impianti od opere, sia di altri interventi sull'ambiente naturale o sul paesaggio, compresi quelli destinati allo sfruttamento delle risorse del suolo.

Non tutti i progetti sono soggetti a tale procedura: lo devono essere quelli menzionati negli appositi allegati. Viene stabilita una distinzione tra i progetti elencati all'allegato I, che devono essere assoggettati ad una valutazione d'impatto ambientale, e i progetti elencati all'allegato II, per i quali gli Stati membri devono determinare - in base ad un esame caso per caso o in base a soglie e criteri fissati dallo Stato membro - se devono o no essere assoggettati a tale valutazione. Comunque nell'allegato I sono menzionati gli impianti minerari a cielo aperto con superficie del sito superiore a 25 ettari.

La direttiva habitat, invece, impone agli Stati membri di adottare opportune misure per evitare, nei Sic e nelle Zps, il deterioramento degli habitat e le perturbazioni significative incidenti sulle specie per le quali tali zone sono state designate. Prevede che le autorità nazionali competenti possano dare il loro accordo su un piano o progetto non direttamente connesso e necessario alla gestione del sito soltanto dopo aver avuto la certezza, mediante un'opportuna valutazione dell'incidenza di tale piano o progetto sul sito, che esso non pregiudicherà l'integrità del sito stesso.

Se il piano o il progetto deve essere realizzato per motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, nonostante le conclusioni negative della valutazione dell'impatto sul sito e in mancanza di soluzioni alternative, lo Stato membro deve adottare ogni misura compensativa necessaria per garantire che la coerenza globale di Natura 2000 sia tutelata. Comunque sia, in virtù del proprio consenso, uno Stato è pienamente responsabile degli effetti ammessi in autorizzazioni di progetti. Questo vale anche quando le norme di tutela diventano successivamente più stringenti.

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