[22/06/2011] News

Lo Stato puņ adottare le misure necessarie per combattere l'encefalopatia spongiforme bovina, ma solo a certe condizioni

Lo Stato membro può vietare temporaneamente la produzione e la commercializzazione di proteine animali trasformate nell'alimentazione degli animali da allevamento a titolo di protezione contro l'encefalopatia spongiforme bovina (Bse). Basta che la situazione nello Stato presenti un carattere di urgenza che giustifica l'adozione immediata delle misure per gravi motivi di salvaguardia della sanità pubblica o della salute animale. Sarà il giudice nazionale a verificare se ricorra quest'ultimo presupposto e se sia stato osservato il principio di proporzionalità.

Lo afferma la Corte di giustizia europea con sentenza di oggi chiamata a interpretare il diritto dell'Unione in materia di somministrazione di proteine animali trasformate nell'alimentazione degli animali. E in particolare sulla conformità con il diritto dell'Unione di un regolamento provvisorio nazionale dei Paesi Bassi che, al fine di realizzare una protezione contro la Bse, impone un divieto di produrre e di commercializzare proteine animali trasformate nell'alimentazione degli animali da allevamento. Per la precisione, un divieto, da un lato, sancito ed entrato in vigore dopo l'adozione, ma prima dell'entrata in vigore di una decisione dell'Unione europea (che prevede un siffatto divieto), e, dall'altro, applicabile, prima dell'entrata in vigore di tale decisione, alla farina di pesce e al fosfato dicalcico, mentre tali prodotti potevano essere esentati dal divieto imposto dalla medesima decisione. Comunque una questione sollevata nell'ambito di una controversia tra lo Staat der Nederlanden e la Denkavit Nederland BV e altri, ossia varie società produttrici di mangimi per animali e una società distributrice di materie prime per mangimi.

La normativa dell'Unione in materia di alimentazione degli animali si è sviluppata verso un'armonizzazione complessa e avanzata. Tanto che le proteine animali trasformate hanno formato oggetto di vari atti di armonizzazione, sia nella loro qualità di rifiuti di origine animale, sia nella loro qualità di componenti per mangimi per animali e in forma di divieto.

Ma anche per quanto riguarda la lotta contro la propagazione di malattie tali da costituire un pericolo grave per gli animali o la salute umana, quali la Bse: la normativa Ue realizza un'armonizzazione completa delle misure di salvaguardia contro tali malattie, definendo appunto gli obblighi e i compiti rispettivi degli Stati membri e della Commissione in materia.

Secondo la disciplina, la Commissione dispone, a seguito di esame da parte del comitato veterinario permanente, i provvedimenti necessari. Mentre gli Stati membri possono, se constatano una malattia in occasione di un controllo, adottare le misure di prevenzione previste dalla normativa comunitaria e, per motivi gravi di protezione della salute, adottare provvedimenti cautelari strettamente limitati nelle more dell'adozione dei provvedimenti di competenza della Commissione.

La normativa europea, prevede diversi tipi di misure. Infatti, uno Stato membro speditore mette immediatamente in vigore le misure di lotta o di prevenzione previste dalla normativa comunitaria e determina le zone di protezione dove sono previste o adotta le misure ritenute opportune. E in attesa delle misure da adottare, lo Stato membro destinatario può, per gravi motivi di salvaguardia della sanità pubblica o della salute animale, adottare provvedimenti cautelari nei confronti delle aziende, dei centri e degli organismi interessati o, in caso di epizoozia, nei confronti della zona di protezione prevista dalla normativa comunitaria.

Lo Stato membro inoltre può adottare misure cautelari nelle more dell'adozione dei provvedimenti di competenza della Commissione.

Ogni Stato membro è tenuto, comunque, a segnalare immediatamente agli altri Stati membri e alla Commissione il manifestarsi di casi di zoonosi, malattie o fenomeni che possano comportare gravi rischi per gli animali o la salute umana. E tali condizioni possono essere soddisfatti anche qualora nuove informazioni modifichino notevolmente la percezione del pericolo rappresentato da una malattia.

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