[20/06/2011] News

Caccia: anche gli orari dell'esercizio venatorio sono di competenza statale

Il periodo entro il quale è consentito l'esercizio venatorio (come gli orari) fissato dalla disciplina statale è una delle misure indispensabili per assicurare la sopravvivenza e la riproduzione delle specie cacciabili. Dunque, rientra nella materia della tutela dell'ambiente di competenza esclusiva dello Stato, vincolante per il legislatore regionale.

Lo ribadisce la Corte Costituzionale che con sentenza di questo mese dichiara incostituzionale la disposizione della legge regionale della Liguria che consente la caccia da appostamento fisso o temporaneo alla selvaggina migratoria ancora per mezz'ora dopo il tramonto del sole, così oltrepassando il limite ordinariamente fissato dal legislatore nazionale.

La legge regionale della Liguria, quindi, individua una deroga alla legge nazionale sulla protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio. Quest'ultima, infatti prevede che la sola caccia di selezione degli ungulati sia permessa sino ad un'ora dopo il tramonto del Sole.

La disciplina sulla delimitazione temporale del periodo in cui è permesso il prelievo venatorio, ha come oggetto, oltre che l'individuazione dei periodi dell'anno in cui esso è consentito, anche i limiti orari nei quali quotidianamente l'attività è lecitamente svolta in relazione a determinate specie cacciabili.

Risulta, dunque, evidente che la disposizione della legge regionale della Liguria costituisce violazione del livello apprestato dallo Stato nell'esercizio della sua competenza esclusiva in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema prevista dalla Costituzione (art. 117, secondo comma, lettera s).

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