[03/06/2011] News

In arrivo i criteri specifici europei per lo stoccaggio temporaneo del mercurio metallico

La Commissione europea indica i criteri specifici per lo stoccaggio temporaneo del mercurio metallico considerato rifiuto. E lo fa attraverso la proposta di una nuova direttiva. Una direttiva che non modifica quella sulle discariche, ma aggiunge in ciascun allegato (nello specifico ciascuno degli allegati I, II e III) un punto relativo alle disposizioni specifiche in materia di stoccaggio del mercurio metallico.

Dunque, il mercurio metallico dovrà essere stoccato separatamente dagli altri rifiuti; i serbatoi dovranno essere stoccati in bacini di raccolta rivestiti in modo da evitare crepe o fessure e resi impermeabili al mercurio metallico, con un volume adeguato a contenere la quantità di mercurio immagazzinato; il sito di stoccaggio dovrà essere provvisto di barriere artificiali o naturali per proteggere l'ambiente da emissioni di mercurio (con un volume adeguato a contenere la quantità totale del mercurio immagazzinato) e di un sistema antincendio; il suolo del sito di stoccaggio dovrà essere rivestito con materiali impermeabilizzanti resistenti al mercurio. E lo stoccaggio dovrà essere organizzato in modo tale da poter agevolmente localizzare tutti i serbatoi.

Lo stoccaggio del mercurio metallico considerato rifiuto è già disciplinato dalla legislazione dell'Unione europea in materia di gestione dei rifiuti.

Il Regolamento del 2008 relativo al divieto di esportazione e allo stoccaggio in sicurezza del mercurio metallico da quattro fonti principali prevede che il mercurio sia considerato un rifiuto e sia smaltito secondo modalità sicure per la salute umana e per l'ambiente.

La direttiva del 1999 quella sulle discariche prevede che il mercurio metallico (liquido) può essere stoccato temporaneamente o permanentemente in miniere di sale adatte o in formazioni di roccia dura profonde e sotterranee nonché temporaneamente in impianti in superficie dedicati allo stoccaggio temporaneo. E dispone che i requisiti relativi a tali impianti e i criteri di accettabilità siano adottati conformemente alla procedura di comitologia previste dalla stessa direttiva.

Dunque tutti gli impianti di stoccaggio del mercurio metallico per più di un anno necessitano di un'autorizzazione, sono soggetti ai requisiti di controllo e sorveglianza e in caso di stoccaggio sotterraneo, all'obbligo di effettuare una valutazione della sicurezza conformemente.

Tali disposizioni però non sono pienamente applicabili alle caratteristiche specifiche del mercurio metallico per questo l'UE introduce requisiti e prescrizioni per il mercurio tenendo conto delle attività di ricerca riguardanti i metodi di smaltimento sicuro, inclusa la solidificazione del mercurio metallico.
Ma dato che sono ritenute adeguate e rispondenti alle migliori tecniche disponibili per lo stoccaggio sicuro del mercurio metallico per un periodo massimo di cinque anni, devono limitarsi allo stoccaggio temporaneo.

Secondo la Commissione, infatti, per poter definire requisiti validi e fondati per lo stoccaggio permanente sono necessarie ulteriori valutazioni del comportamento a lungo termine del mercurio metallico in caso di stoccaggio sotterraneo.  

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