[16/05/2011] News

La valutazione di incidenza nei Sic e nelle Zps

L'intervento di lottizzazione in un Sic (Siti di interesse comunitari) e in una Zps (Zone di protezione speciale) deve essere sottoposto a previa valutazione d'incidenza ambientale coerentemente alla direttiva habitat. Lo afferma il Tribunale amministrativo regionale (Tar) del Veneto che dà ragione al Comune di Feltre e torto alla società interessata alla costruzione di un centro polifunzionale in frazione di Villapaiera.

La società, infatti si vede negare l'autorizzazione a lottizzare per la realizzazione del Centro dal Comune di Feltre. Secondo il Comune, non solo la lottizzazione non rispetta i parametri previsti dal Pgr, ma la valutazione d'incidenza ambientale presentata è troppo generica e non fornisce la possibilità di valutare compiutamente l'incidenza dell'intervento. In particolare non sono stati dichiarati gli eventi probabili, che possono determinare effetti significativi nei confronti della flora e della fauna.

La direttiva Habitat, (recepita nell'ordinamento italiano con apposito decreto) istituisce una rete ecologica di aree protette di rilievo comunitario (Natura 2000) e di preminente valore per la salvaguardia della biodiversità europea. A tale scopo gli Stati membri devono individuare una serie di siti, definiti d'importanza comunitaria - strategici per il conseguimento degli obiettivi della Direttiva - nonché di zone di protezione speciale per la salvaguardia dell'avifauna.

Gli Stati, inoltre, nella programmazione e pianificazione territoriale devono tener di conto della valenza naturalistico-ambientale dei proposti siti di importanza comunitaria, dei siti di importanza comunitaria e delle zone speciali di conservazione. Si tratta di un principio di carattere generale tendente a evitare che siano approvati strumenti di gestione territoriale in conflitto con le esigenze di conservazione degli habitat e delle specie di interesse comunitario.

In Italia la valutazione d'incidenza è prevista per tutti i piani territoriali, urbanistici e di settore, compresi i piani agricoli e faunistico-venatori e le loro varianti. Ai fini della valutazione di incidenza, i proponenti di piani e interventi non finalizzati unicamente alla conservazione di specie e habitat di un sito Natura 2000, presentano uno "studio" volto ad individuare e valutare i principali effetti che il piano o l'intervento può avere sul sito interessato.

Per cui i contenuti della previa valutazione d'incidenza ambientale, non solo non possono essere generici od approssimativi, ma devono al contrario risultare puntuali ed esaurienti, dal punto di vista tecnico-scientifico, rispetto alle analitiche prescrizioni previste dalla normativa italiana e ciò con riferimento a tutti i possibili effetti sulla flora, sulla fauna e sugli habitat d'interesse comunitario presenti nel sito.

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