[13/05/2011] News

Le associazioni a tutela dell'ambiente possono proporre ricorso in materia d'ambiente

Nella comunità europea le associazioni a tutela dell'ambiente hanno il diritto di proporre ricorso in sede giurisdizionale o dinanzi ad un altro organo indipendente e imparziale istituito dalla legge, per contestare la decisione di autorizzazione di progetti che possono avere un "impatto ambientale importante".

E se anche spettasse allo Stato membro stabilire i diritti la cui violazione può dar luogo a un ricorso in materia d'ambiente, le associazioni a tutela dell'ambiente non possono essere private del ruolo riconosciuto dalla convenzione di Arhus.
Lo afferma la Corte di giustizia europea sulla questione della Trianel e la Federazione per l'ambiente.

La Trianel ottiene l'autorizzazione per la costruzione di una centrale elettrica alimentata a carbone a Lünen vicino alla quale (per la precisione nel raggio di 8 chilometri), si trovano cinque zone speciali di conservazione ai sensi della direttiva «habitat». Di risposta la Federazione per l'ambiente propone un ricorso ai fini dell'annullamento all'Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalen invocando la violazione della direttiva habitat.

Ma il giudice tedesco ritiene che, in base alle norme del diritto nazionale, un'associazione per la tutela dell'ambiente non possa far valere la violazione di disposizioni del diritto per la protezione delle acque e della natura, e il principio di precauzione perché le disposizioni non conferiscono diritti ai singoli, perché riguardano anzitutto la collettività e non hanno a oggetto la tutela dei diritti individuali.

Però, considerando che simil restrizione dell'accesso alla giustizia potrebbe pregiudicare l'effetto utile della direttiva Via, il giudice del rinvio si chiede se il ricorso della Federazione per la tutela dell'ambiente non debba essere accolto sul fondamento del diritto comunitario. E dunque rimanda la questione alla Corte europea.

La direttiva Via attribuisce la possibilità alle organizzazioni non governative (che intendono proporre ricorso dinanzi ai giudici di uno Stato membro il cui diritto processuale amministrativo esige che si faccia valere la violazione di un diritto) di invocare la violazione di disposizioni in materia di ambiente rilevanti ai fini dell'approvazione di un progetto. In particolare si deve trattare di disposizioni che si fondano direttamente sul diritto comunitario o che attuano nel diritto interno le disposizioni comunitarie in materia di ambiente, comprese le disposizioni che sono unicamente destinate a tutelare gli interessi generali e non, almeno in parte, i beni giuridici dei singoli.

Dunque, la ricevibilità di un ricorso può essere subordinata a un "interesse sufficiente" oppure al presupposto che il ricorrente faccia valere la "violazione di un diritto", a seconda che la normativa nazionale si riferisca all'una o all'altra di dette condizioni.
Ecco che la direttiva precisa che gli Stati membri sono tenuti a stabilire cosa costituisca violazione di un diritto, in conformità con l'obiettivo diretto ad attribuire al pubblico interessato "un ampio accesso alla giustizia".

Se è possibile che il legislatore nazionale circoscriva ai soli diritti pubblici soggettivi i diritti per cui può essere invocata la violazione da parte dei singoli nel contesto di un ricorso giurisdizionale tale limitazione non può essere applicata in quanto tale alle associazioni a tutela dell'ambiente.

Infatti, la circostanza che le associazioni ambientaliste non possano anche invocare la violazione di norme derivanti dal diritto dell'Unione in materia ambientale per il solo motivo che queste ultime tutelano interessi collettivi sarebbe in contrasto con l'obiettivo di garantire al pubblico interessato un ampio accesso alla giustizia. Ciò le priverebbe in larga misura della possibilità di far verificare il rispetto di norme derivanti da tale diritto che sono, per la maggior parte dei casi, rivolte all'interesse pubblico e non alla sola protezione degli interessi dei singoli considerati individualmente.  

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