[13/05/2011] News

Il quarto conto energia fotovoltaico: aumenta il livello di regolamentazione

Il Decreto Ministeriale 5 maggio 2011, denominato "Quarto Conto Energia" e destinato a regolare l'incentivazione delle installazioni solari fotovoltaiche, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 109 del 12 maggio scorso, reca una serie di importanti novità rispetto al regime di incentivazione precedente (Secondo e soprattutto Terzo Conto Energia, quest'ultimo in vigore appena dal primo gennaio 2011).

Molto in sintesi, ci configura un marcato aumento del livello di regolamentazione, finalizzato a contenere entro livelli strettamente definiti e controllabili gli ulteriori incrementi della potenza installata, nonché una chiara volontà di favorire le installazioni sulle coperture degli edifici piuttosto che su terreno e in generale le installazioni di piccola taglia destinate all'autoconsumo e allo scambio sul posto.

La complessità del nuovo schema di regolamentazione è tale da non poter essere affrontato esaustivamente in un breve intervento, per cui nel seguito ci si limiterà ad alcuni aspetti essenziali, rimandando ulteriori approfondimenti, anche in rapporto alla nuova normativa regionale, a successivi articoli.

Il Quarto Conto Energia si applica a tutti gli impianti che entreranno in esercizio in data successiva al 31 maggio 2011, salvo gli impianti ricadenti nella fattispecie dall'articolo 2-sexies del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 2010, n. 41 (c.d. "Salva Alcoa") e ss.mm.ii. (Legge 13 agosto 2010, n. 129), cioè fatti salvi gli impianti che hanno dichiarato il "fine lavori" entro il 31 dicembre 2010 ed entreranno in esercizio entro il 30 giugno 2011.

Le riduzioni tariffarie partiranno già dal primo giugno 2011, avranno per il 2011 un aggiornamento mensile e nel 2012 un aggiornamento semestrale, rimanendo cumulabili con l'uso specifico dell'elettricità (vendita alla rete, autoconsumo, scambio sul posto).

Le classi di potenza per gli impianti "convenzionali" (per distinguerli da quelli "integrati con caratteristiche innovative" e "a concentrazione", che saranno trattati in successi approfondimenti) restano quelle del terzo conto energia: da 1 a 3 kW, da 3 a 20 kW, da 20 a 200 kW, da 200 kW a 1 MW, da 1 a 5 MW e superiori ai 5 MW.

Le Tabelle allegate nella photogallery illustrano i valori delle tariffe per gli impianti sugli edifici e per gli "altri impianti", rintracciabili all'Allegato 5 del Decreto.

Dal 2013, le Tariffe assumeranno valore "omnicomprensivo", quindi inclusivo dell'uso dell'energia, salvo un premio aggiuntivo nel caso di "autoconsumo". Si rimanda per approfondimenti al testo del D.M. e a successivi articoli.

Gli impianti convenzionali vengono ancora distinti tra quelli "sugli edifici", che godranno di incentivazioni più generose, e gli "altri impianti" (per lo più, collocati su terreno).

Le tariffe per gli impianti che sostituiranno le coperture di pergole, serre agricole, barriere acustiche, tettoie e pensiline saranno pari alla media aritmetica fra quelle spettanti agli "impianti fotovoltaici realizzati su edifici" quella per "altri impianti fotovoltaici".

Per accedere all'incentivo il riferimento è quello del momento dell'entrata in esercizio dell'impianto, cioè della connessione alla rete collaudata dal gestore di rete, fatto salvo che i gestori di rete dovranno garantire la connessione in un tempo certo (30 giorni): diversamente ci saranno specifiche indennità che dovranno essere stabilite dall'Autorità per l'Energia (art. 7).

Secondo il Quarto Conto Energia (art. 3, comma 1, lett. u) e v)) sono definiti "piccoli impianti" quelli inferiori a 1 MW di potenza realizzati su edifici, quelli su terreno di potenza inferiore a 200 kW operanti in regime di scambio sul posto, e quelli di qualsiasi taglia se realizzati su edifici e aree delle amministrazioni pubbliche (art. 3, lett. u)).

I "piccoli impianti", a differenza dei "grandi", fino a tutto il 2012 non sono soggetti ai limiti di spesa programmati e non hanno l'obbligo di iscrizione al registro informatico, al quale dopo il 31 agosto i grandi impianti dovranno iscriversi (art.8).

Il Quarto Conto Energia infatti prevede un limite di spesa complessivo per tutti gli impianti (6-7 miliardi per il periodo 2011-2016, pari a circa 23 GWp incentivabili) e delle soglie semestrali. Ad esempio 300 milioni per il secondo semestre 2011 (pari a circa 1.200 MWp incentivabili), 150 milioni per i primi sei mesi del 2012, 130 per il secondo e così via: fino a tutto il 2012 i "grandi impianti" sono ammessi all'incentivazione "nei limiti di costo individuati", mentre i "piccoli impianti" sono comunque ammessi all'incentivazione.

Per gli anni dal 2013 al 2016, invece, il superamento dei costi indicativi stabiliti per un dato periodo non limita l'accesso alle tariffe incentivanti, ma determina una riduzione aggiuntiva delle stesse tariffe per il periodo successivo mentre, come già accennato, la tariffa incentivante diventerà "omnicomprensiva" con un premio per l'autoconsumo.

In specifiche situazioni le tariffe incentivanti sono cumulabili con ulteriori incentivi in conto capitale (art. 5), tra cui le scuole pubbliche e paritarie (ammessi contributi in conto capitale fino al 60% del costo di investimento); non si potrà invece usufruire del conto energia e contemporaneamente delle detrazioni fiscali.

Sono poi previsti incrementi tariffari per l'abbinamento delle installazioni fotovoltaiche  sugli edifici all'efficientamento energetico (riduzione dei consumi), fino al 30% (art. 13), ma non cumulabili con ulteriori incentivazioni (per es. la nota detrazione fiscale del 55%).

Ulteriori maggiorazioni della tariffa incentivante, non cumulabili tra loro, sono previste per specifiche situazioni (art.14): 5% per impianti realizzati in Comuni con meno di 5mila abitanti o per quelli su terreno collocati in aree industriali dismesse, discariche, cave esaurite; premio di 5 centesimi di euro a kWh per gli impianti che sostituiscono coperture in eternit o amianto. Molto interessante e di notevole portata è la maggiorazione del 10% dell'incentivo per quegli impianti il cui costo di investimento, lavoro escluso, sia per non meno del 60% riconducibile a una "produzione realizzata all'interno dell'Unione Europea", una misura quest'ultima intesa a favorire le produzioni nazionali e comunque europee.

Una ulteriore misura innovativa, con effetto retroattivo, è quella prevista all'art. 12, comma 5, che vale la pena riportare integralmente in considerazione dell'impatto che potrà avere sull'economia dei progetti in corso o anche prossimi alla conclusione: "Ai fini dell'attribuzione delle tariffe incentivanti, più impianti fotovoltaici realizzati dal medesimo soggetto responsabile o riconducibili a un unico soggetto responsabile e localizzati nella medesima particella catastale o su particelle catastali contigue si intendono come unico impianto di potenza cumulativa pari alla somma dei singoli impianti".

In pratica, due impianti fotovoltaici di potenza 999 kWp realizzati su due particelle catastali contigue saranno, ciascuno, incentivato secondo la tariffa prevista per un impianto di potenza 1.998 kWp, ovviamente più bassa rispetto a quella - applicabile finora - spettante per un impianto di potenza inferiore a 1 MWp.

In un prossimo intervento si presenteranno alcuni scenari concreti applicabili a impianti in corso di realizzazione.

Si deve infine ricordare che rimangono applicabili le disposizioni pertinenti del D.Lgs. 3 marzo 2011, n. 28, tra cui particolarmente rilevante quella dell'art. 10, comma 4, che impone stretti limiti alla realizzazione degli impianti fotovoltaici sui terreni agricoli, sia dimensionali assoluti sia in termini di distanza tra gli impianti stessi), al fine di evitare effetti di eccessiva concentrazione; tale disposizione è comunque applicabile agli impianti non ancora autorizzati alla data del 29 marzo 2011 o che non abbiano presentato domanda di autorizzazione entro il primo gennaio 2011, purché entrino in esercizio entro il 28 marzo 2012.

Per ulteriori approfondimenti e simulazioni di casi reali, si rimanda, come detto, a successivi interventi.

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