[09/03/2011] News

Ecoprogettazione: il decreto italiano attuativo della direttiva Ue

LIVORNO. In Italia è arrivato il quadro per l'immissione sul mercato, la messa in servizio e la libera circolazione dei prodotti connessi all'energia. E' stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale di ieri ed entrerà in vigore il 23 marzo prossimo il decreto legislativo in attuazione della direttiva europea del 2009 relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per progettazione ecocompatibile.

Il quadro si applica a qualsiasi bene che abbia un impatto sul consumo energetico durante l'utilizzo, ma non ai mezzi di  trasporto di passeggeri o merci. Si applica anche per l'immissione sul mercato o la messa in servizio dei prodotti sottoposti alle misure di esecuzione - definite dallo stesso decreto come "le misure adottate, in ambito comunitario e nazionale, per fissare specifiche per la progettazione ecocompatibile, per determinati prodotti o per gli aspetti ambientali a essi relativi" - ma solo se i prodotti ottemperano a tali misure o sono conformi ai provvedimenti che ne danno attuazione. In ogni caso, i medesimi prodotti devono essere provvisti della marcatura CE.

In generale, la marcatura deve essere apposta al prodotto prima che venga immesso sul mercato o messo in servizio.

Naturalmente una serie di informazioni sul prodotto dovranno essere fornite dal fabbricante: dovranno essere redatte, in lingua italiana, al momento in cui il prodotto raggiunge l'utilizzatore finale. L'uso complementare di altre lingue è ammesso, purché le informazioni siano esattamente corrispondenti alle informazioni riportate in lingua italiana.

Infatti i fabbricanti devono garantire che i consumatori dei prodotti l'informazione necessaria sul ruolo che  possono svolgere in materia di uso sostenibile del prodotto; il profilo ecologico del prodotto e i vantaggi dell'ecoprogettazione, qualora ciò sia richiesto dalla relativa misura di esecuzione.

Nel decreto, inoltre, si ammette la possibilità che i prodotti non conformi al decreto siano presentati, in particolare in occasione di fiere commerciali, esposizioni e dimostrazioni oppure di riunioni scientifiche o tecniche. Ma è necessario che sia indicato in modo chiaramente visibile che gli stessi non possono essere immessi sul mercato, né messi in servizio prima che il fabbricante o il suo mandatario li abbia resi pienamente conformi alle disposizioni del presente decreto.

Sarà il Ministero dello sviluppo  economico l'autorità competente per la sorveglianza del mercato supportato anche dall'Enea, per il necessario coordinamento con le regioni e le altre Amministrazioni interessate nell'attuazione delle misure di esecuzione, anche convocando periodiche conferenze di servizi con i rappresentanti delle predette Amministrazioni.

Il decreto, dunque attua una direttiva europea che ha come obiettivo quello di contribuire allo sviluppo sostenibile accrescendo l'efficienza energetica e il livello di protezione ambientale, migliorando allo stesso tempo la sicurezza dell'approvvigionamento energetico.

Del resto ai prodotti connessi all'energia è imputabile una quota consistente dei consumi di risorse naturali e di energia, oltre che numerosi importanti impatti ambientali di altro tipo.

Dunque agire nella fase di progettazione del prodotto significa non solo contribuire  a ridurre l'uso di energia, ma anche limitare l'impatto ambientale poiché è emerso che proprio in tale fase si determina l'inquinamento provocato durante il ciclo di vita del prodotto ed è allora che si impegna la maggior parte dei costi. La progettazione ecologica dei prodotti, si presenta come un'impostazione preventiva finalizzata all'ottimizzazione delle prestazioni ambientali conservando contemporaneamente le qualità di uso.

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