[11/02/2011] News

L'Ue introduce il questionario per la prima relazione dello stoccaggio geologico di biossido di carbonio

LIVORNO. L'Ue introduce il questionario per la prima relazione dello stoccaggio geologico di biossido di carbonio. E lo fa attraverso la decisione pubblicata sulla Gazzetta ufficiale europea di oggi.

Gli Stati membri dovranno utilizzarlo ai fini della formulazione della relazione - che dovrà essere trasmessa entro il 30 giugno 2011 - sull'attuazione della direttiva relativa allo stoccaggio geologico di biossido di carbonio.

E' la stessa direttiva che prevede la presentazione ogni tre anni di una relazione da parte degli Stati predisposta sulla scorta di un questionario o di uno schema elaborato dalla Commissione. Un questionario contenente domande relative a determinati elementi per assicurare che le informazioni fornite dagli Stati membri nelle relazioni siano complete e confrontabili.

Dunque, dopo una descrizione generale sulle modifiche significative apportate alla normativa nazionale, gli Stati dovranno indicare in che modo la legislazione nazionale assicura che la procedura e le condizioni di autorizzazione siano pienamente coordinate nel caso in cui sia coinvolta più di una autorità competente; quali misure sono previste per il trasporto transfrontaliero di CO 2 , i siti di stoccaggio transfrontalieri o i complessi di stoccaggio transfrontalieri.

A proposito dei siti gli Stati dovranno indicare se nel territorio statale è stato vietato lo stoccaggio in alcune parti o nella totalità del territorio, nelle rispettive zone economiche esclusive e sulle rispettive piattaforme continentali. Gli Stati membri non sono tenuti a giustificare eventuali decisioni di questo tipo ma sarebbe utile indicare quali sono i territori interessati e perché la decisione è stata presa.

Comunque, gli Stati dovranno indicare se è stata svolta e in che modo una valutazione della capacità di stoccaggio disponibile, in che modo la legislazione nazionale garantisce che l'idoneità di una data formazione geologica sia impiegata come sito di stoccaggio e in che modo la legislazione nazionale garantisce che tutti i soggetti in possesso delle capacità necessarie abbiano accesso alle procedure per il rilascio delle licenze di esplorazione e di stoccaggio e che queste siano rilasciate o rifiutate in base a criteri oggettivi, resi pubblici e non discriminatori.

La Commissione inoltre richiede agli Stati di comunicare come la normativa nazionali assicura la completezza delle domande di autorizzazione; il riesame delle autorizzazioni concesse e, se del caso, l'aggiornate o, al limite, la revoca.

Inoltre il questionario prevede un capitolo sui criteri e le procedura di ammissione del flusso di CO Richiede cioè l'indicazione di quali disposizioni e procedure sono previste per assicurare che il flusso di CO2 sia costituito prevalentemente da biossido di carbonio e che non vengano aggiunti scarti o altre materie ai fini del loro smaltimento. In particolare, gli Stati dovranno indicare in maniera dettagliata quali condizioni sono state definite al fine di rispettare una serie di criteri ossia l'assenza di effetti negativi sull'integrità del sito di stoccaggio o sulla rispettiva infrastruttura di trasporto; l'assenza di rischi significativi per l'ambiente o la salute umana e il rispetto della legislazione dell'Unione applicabile.

E dunque prevede l'indicazione delle disposizioni e delle procedure atte al fine di garantire che il gestore ammetta ed inietti flussi di CO2 solo se sono state effettuate un'analisi della composizione, comprese le sostanze corrosive, dei flussi ed una valutazione dei rischi e se da quest'ultima risulta che i livelli di contaminazione sono in linea con i criteri previsti dalla direttiva.

Del resto la direttiva del 2009 che istituisce un quadro giuridico per lo stoccaggio geologico ambientalmente sicuro di biossido di carbonio (CO2) si pone come finalità quella di contribuire alla lotta contro i cambiamenti climatici. Lo stoccaggio geologico ambientalmente sicuro di CO2 è finalizzato al confinamento permanente di CO2 in modo da prevenire e, qualora ciò non sia possibile, eliminare il più possibile gli effetti negativi e qualsiasi rischio per l'ambiente e la salute umana.

 

 

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