[18/01/2011] News

L'utilizzo delle fonti rinnovabili e un'attivitą di pubblico interesse e di pubblica utilitą

LIVORNO. L'utilizzazione delle fonti di energia rinnovabile è attività di pubblico interesse e di pubblica utilità e le opere relative sono indifferibili e urgenti. Anche perché lo sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili, ma pure la ricerca, la promozione, lo sviluppo e la maggior utilizzazione di tecnologie avanzate e compatibili con l'ambiente contribuiscono alla riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra, un impegno internazionale assunto dall'Italia con la sottoscrizione del cosiddetto "Protocollo di Kyoto".

Lo ricorda il Tribunale amministrativo regionale della Calabria (Tar) a proposito del diniego formatosi in ordine all'istanza per il rilascio dell'autorizzazione unica prevista per la realizzazione di un impianto da fonte eolica, (costituito da  5 aerogeneratori tripala di potenza unitaria di 3000 kw per una potenza complessiva di 15 Mw) nella località Sansinato del Comune di Catanzaro. Un diniego, quello del Comune, motivato in relazione alla mancata approvazione del previsto "Piano Energetico Ambientale Comunale" per la localizzazione degli impianti eolici, nonostante che il Piano Regolatore preveda la realizzazione di impianti eolici in determinate aree.

La scelta del Comune, si traduce in una sorta di "sospensione sine die" delle richieste di autorizzazione in tale settore, che esige la conclusione del procedimento entro il termine definito di 180 giorni in modo uniforme sull'intero territorio nazionale.

Secondo il legislatore nazionale del 2003 (Dlgs 387/2003 "Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità") la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi, sono soggetti ad una autorizzazione unica. Tale autorizzazione  è rilasciata dalla regione o altro soggetto istituzionale delegato dalla regione, nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico.

Dunque, l'impatto territoriale degli impianti per la produzione di energia eolica - sicuramente rilevante e tale da giustificare l'esercizio dei poteri urbanistici e paesaggistici - non è un elemento da considerare in via esclusiva, perché si dovrà tener conto principalmente dell'interesse nazionale all'approvvigionamento energetico, soprattutto se in forme non inquinanti. Che, fra l'altro, richiede la necessità della precisa indicazione delle ragioni ostative al rilascio della autorizzazione paesaggistica, al fine di eliminare sproporzioni fra la tutela dei vincoli e la finalità di pubblico interesse sotteso alla produzione ed utilizzazione dell'energia elettrica.

In conclusione, la realizzazione e gestione di impianti eolici rientra tra le attività di impresa liberalizzate, che, a scopo di semplificazione burocratica e nel rispetto dei principi comunitari, viene sottoposta a un'autorizzazione unica. Una autorizzazione che costituisce anche titolo per la costruzione dell'impianto e che è sostitutiva del permesso di costruire, dato che il Comune può far valere il proprio interesse, ambientale ed urbanistico, ad una corretta localizzazione urbanistica del parco eolico e alla sua conformità edilizia, nell'ambito nella conferenza di servizi.

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