[04/01/2011] News

I rifiuti sulle strade statali e nei fondi limitrofi? Deve occuparsene l'Anas

LIVORNO. Chi deve rimuovere e provvedere allo smaltimento dei rifiuti abbandonati in un fondo limitrofo a una strada statale? I proprietari in quanto tali o l'Ente nazionale per le strade (Anas)? Sicuramente sono da considerarsi illegittimi gli ordini comunali di rimozione e smaltimento indiscriminatamente rivolti al proprietario del fondo in ragione della sua sola qualità di proprietario in mancanza di adeguata dimostrazione "dell'imputabilità soggettiva della condotta".

Dunque dovrà essere l'Anas a occuparsi dei rifiuti perché l'onere della rimozione non può essere imposto ai proprietari delle aree interessate in assenza di imputabilità della violazione a titolo di dolo o colpa. E anche perché il codice della strada dispone un onere incondizionato di manutenzione, gestione e pulizia delle strade e "delle loro pertinenze" a carico degli enti proprietari delle strade stesse.

Lo afferma il Tribunale amministrativo della Puglia (Tar) che con sentenza del mese scorso si pronuncia sulla questione del Comune di Adria. Ossia sull'ordinanza sindacale avente a oggetto l'ordine di rimuovere e smaltire i rifiuti presenti su aree limitrofe alla S.S. n.98 al km. 27,500 e al km. 27,400.

L'amministrazione richiama l'interpretazione prevalente e costante fornita dalla giurisprudenza della normativa ambientale (nello specifico dell'art. 14, comma 3 del dlgs. n. 22/97, poi art.192 del dlgs. 152/2006 - articolo immutato nonostante la recentemente modificato a seguito del recepimento in Italia della nuova direttiva sui rifiuti-) secondo cui il proprietario del terreno su cui sono stati abbandonati i rifiuti è responsabile dell'abuso, in solido con il soggetto che ha commesso il fatto illecito - ed eventualmente da solo se quest'ultimo resta sconosciuto - esclusivamente allorquando, ai fini della commissione dell'illecito, gli si possa imputare un comportamento doloso o colposo. Ma tutto ciò dovrà essere dimostrato.

Nel caso specifico, però, non viene in considerazione solo la normativa ambientale, ma anche quella del codice della strada. Il codice pone un onere incondizionato di manutenzione, gestione e pulizia delle strade "delle loro pertinenze" (come lo è il fondo limitrofo alla S.S n. 98) a carico degli enti proprietari delle strade stesse (Anas) allo scopo di garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione. Ciò, dunque, rende superfluo qualsiasi accertamento in ordine alla configurabilità in capo all'Ente proprietario di "una concreta responsabilità anche per omissione delle cautele e degli accorgimenti che l'ordinaria diligenza suggerisce ai fini di un'efficace custodia". E rende indubbio che l'obbligo di provvedere alla rimozione dei rifiuti intimata con l'ordinanza sia in capo all'Anas.

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