[29/11/2010] News

Un'altra sentenza del Consiglio di Stato sulle autorizzazioni per coltivare ogm

LIVORNO. Il ministero dell'Agricoltura deve portare avanti il procedimento per l'autorizzazione di ogm senza attendere le decisioni delle Regioni, che sono chiamate a redigere e adottare i piani di coesistenza tra coltivazioni tradizionali e quelle transgeniche.  Il consiglio -  a cui ha ricorso un agricoltore interessato alla messa in coltura di varietà di mais geneticamente modificato iscritte nel catalogo comune europeo quando si è vista respinta la sua richiesta dal ministro -  comunque si limitata ad affermare che il procedimento autorizzatorio non può subire arresti motivati dalla mancata adozione dei piani di coesistenza. Infatti non ha indicato quale debba essere l'esito finale del procedimento autorizzatorio né come devono essere risolte le questioni di coesistenza.

Ha però precisato che il procedimento autorizzatorio - che va ripreso - va condotto nel rispetto dei principi espressi dalla legge. Le colture transgeniche vanno introdotte senza pregiudizio per le attività agricole preesistenti, e nel provvedimento autorizzatorio sono stabilite misure idonee a garantire che le colture derivanti da prodotti sementieri di varietà geneticamente modificate non entrino in contatto con le colture derivanti da prodotti sementieri tradizionali e non arrechino danno biologico all'ambiente circostante, tenuto conto delle peculiarità agro-ecologiche, ambientali e pedoclimatiche.

E' il decreto del 2004 che introduce le disposizioni per assicurare la coesistenza tra le forme  di agricoltura trasgenica, convenzionale e biologica. Esso, in attuazione della raccomandazione della Commissione europea del 2003 definisce, infatti, il quadro normativo minimo per la coesistenza tra i tre tipi di colture.

Prevede, poi, che siano le regioni e le province autonome ad adottare (e prevedeva come termine ultimo il 31 dicembre 2005) il piano di coesistenza. Ossia un piano contenente le regole tecniche, con particolare riferimento alle buone pratiche agricole, le condizioni e le modalità per assicurare la coesistenza, prevedendo strumenti che garantiscono la collaborazione degli enti territoriali locali, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.

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