[22/11/2010] News toscana

L'incostituzionalità parziale della legge regionale toscana sull'energia

LIVORNO. Le regioni possono autorizzare linee e impianti di trasmissione, trasformazione e distribuzione di energia elettrica, basta che le linee, e le relative opere, di potenza non superiore a 150 chilovolts, non siano state incluse nella rete nazionale. Lo ricorda la Corte Costituzione che con sentenza di questo mese si trova ad affrontare la questione, sollevata dal Consiglio dei Ministri, della legittimità costituzionale della legge della Toscana in materia di energia (la numero 71 del 2009 che modifica la legge regionale 39/2005). E mentre ammette la costituzionalità della disposizione che prevede tra le funzioni della Regione in materia di energia, il rilascio dell'autorizzazione tra l'altro riguardante, "linee ed impianti di trasmissione, trasformazione, distribuzione di energia elettrica di tensione nominale superiore a 100 mila volt qualora assoggettati a procedura di valutazione di impatto ambientale (Via) regionali", non l'ammette per le disposti che riguardano l'applicazione della Dia (dichiarazione di inizio attività). Perché la Regione avrebbe innalzato le soglie per le quali i principi della legislazione statale ammettono la denuncia di inizio attività (Dia), in riferimento agli impianti eolici da 60 a 100 chilowatt e ai fotovoltaici da 20 a 200 chilowatt.

L'installazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili di energia è regolata dal d.lgs. n. 387 del 2003, che prevede, una disciplina generale caratterizzata da un procedimento che si conclude con il rilascio di una autorizzazione unica. A tale disciplina fanno eccezione determinati impianti che, se producono energia in misura inferiore a quella indicata dalla tabella allegata - che distingue gli impianti in base alla tipologia di fonte che utilizzano -  sono sottoposti alla disciplina della Dia.

Possono essere anche individuate maggiori soglie di capacità di generazione e caratteristiche dei siti di installazione, ma solo con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con la Conferenza unificata, senza che la Regione possa provvedervi autonomamente.

Invece la Regione Toscana prevede l'applicazione della disciplina della Dia agli impianti la cui capacità di generazione è inferiore alle soglie di 100 chilowatt per l'energia eolica e di 200 chilowatt per quella solare fotovoltaica. Dunque fa riferimento a soglie diverse da quelle nazionali.

Neanche la più recente normativa in tema energetico - fra l'altro citata dalla Regione nella memoria integrativa - portano la Corte a un mutamento della conclusione, perché permane comunque il differente regime tra gli interventi assimilabili alla disciplina edilizia, e gli interventi di produzione dell'energia in senso stretto .

Anche il decreto-legge n. 105 del 2010, (che fa salvi gli effetti relativi alle procedure di denuncia di inizio attività per la realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, che risultino avviate in conformità a disposizioni regionali recanti soglie superiori a quelle di cui alla tabella A del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387) introduce, una sanatoria limitata nel tempo, tanto da porre la condizione "che gli impianti siano entrati in esercizio entro centocinquanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto".

L'apertura verso un'ulteriore liberalizzazione del regime autorizzatorio per la costruzione e l'esercizio degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, si può cogliere nella recente legge 4 giugno 2010, n. 96 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2009), che delega il governo ad attuare la Direttiva 2009/28/CE, estendendo il regime della Dia alla realizzazione degli impianti per la produzione di energia elettrica con capacità di generazione non superiore ad 1 megawatt elettrico. Il recepimento della direttiva spetta allo Stato (entro il 5 dicembre 2010), per ragioni di uniformità sul territorio nazionale, legate alla funzionalità della rete, e non è consentito alla Regione derogare frattanto ai limiti vigenti, sia pure anticipando il recepimento della normativa comunitaria.

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