[15/11/2010] News

La legge regionale ligure sulla protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio è incostituzionale

LIVORNO. La Caccia nell'area contigua dei parchi naturali è consentita ai soli residenti dei comuni dell'area naturale protetta e dell'area contigua. Una legge regionale che invece ammette l'accesso venatorio anche ai non residenti è contraria al principio espresso dal legislatore nazionale. Per questo la Corte Costituzionale dichiara illegittima la legge regionale della Liguria per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio.

La norma regionale infatti consente l'esercizio venatorio nelle aree contigue dei parchi "nella forma di caccia controllata riservata ai cacciatori aventi diritto all'accesso negli Ambiti territoriali di caccia e dei Comprensori alpini su cui insiste l'area contigua naturale protetta".

E' la Provincia che stabilisce quali cacciatori abbiano diritto all'accesso, negli Ambiti territoriali di caccia: la Provincia comunica annualmente agli organismi di gestione il numero dei cacciatori che possono essere ammessi in ogni Ambito territoriale di caccia (Atc). Il cacciatore ha diritto di accesso all'Ambito territoriale di caccia o al Comprensorio alpino (Ca) dove ha la residenza anagrafica o dove ha domicilio per motivi di pubblico servizio. Ma tale possibilità di accesso è riconosciuto anche per cacciatori che non abbiano in esso la residenza. In particolare, quando il numero dei cacciatori residenti è superiore a quello dei cacciatori ammissibili, la Provincia può provvedere a destinare i cacciatori in esubero in altri Ambiti territoriali o Comprensori alpini. Cacciatori che possano essere ammessi, per i posti disponibili, dopo le iscrizioni necessarie, (i soggetti residenti nella Regione, i soggetti non residenti che svolgono l'attività lavorativa principale nella Regione e infine i soggetti residenti in altre Regioni). Inoltre un'altra legge regionale stabilisce che "il cacciatore che sia titolare dell'autorizzazione alla costituzione di un appostamento fisso di caccia con o senza l'uso di richiami vivi ha diritto a essere iscritto all'Ambito o Comprensorio in cui è compreso l'appostamento". E ancora: "Limitatamente alla caccia alla selvaggina migratoria e al cinghiale gli Ambiti territoriali di caccia e/o i Comprensori alpini possono consentire l'accesso sui territori di competenza e per un numero di giornate prestabilite ad altri cacciatori residenti in altri Atc o Ca della stessa provincia o di altre province pur ricadenti in altre regioni, anche oltre il limite di densità venatoria".

Ma la legge quadro sulle aree protette prevede altra cosa. Ossia ammette che all'interno delle aree contigue le regioni possono disciplinare l'esercizio della caccia, soltanto nella forma della caccia controllata, riservata ai soli residenti dei comuni dell'area naturale protetta e dell'area contigua.

Le norme regionale e la norma nazionale sono, dunque in contrasto fra loro dato che la regionale ammette a vario titolo e sulla base di diversi presupposti, l'esercizio venatorio anche per soggetti che non siano residenti nei Comuni dell'area protetta o delle aree contigue, come stabilito invece tassativamente dalla norma statale.

Le norme contenute nella legge quadro, nella vigenza del testo originario del Titolo V della Parte seconda della Costituzione, costituivano principi fondamentali, ai fini dell'esercizio della competenza legislativa concorrente delle Regioni in materia di caccia.

A seguito della riforma costituzionale del 2001, la trasformazione della competenza legislativa regionale in materia da concorrente a residuale non ha fatto venir meno la forza vincolante delle norme statali. Esse assumono la veste di standard minimi uniformi, previsti dalla legislazione statale, nell'esercizio della competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela dell'ambiente, (all'art. 117, secondo comma, lettera s), Costituzione). La Regione quindi non può prevedere soglie inferiori di tutela, mentre può, prevedere livelli maggiori, che implicano logicamente il rispetto degli standard adeguati e uniformi fissati nelle leggi statali.

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