[27/08/2009] News

In Veneto le vinacce potranno essere utilizzate come fertilizzanti

LIVORNO. In Veneto le vinacce provenienti dai processi di vinificazione e denaturate potranno essere utilizzate come fertilizzanti nei campi. A prevederlo è il decreto del presidente della Giunta Giancarlo Galan che sembra fare un po' di chiarezza sul punto e sembra agevolare il lavoro delle imprese vinicole. Le disposizioni urgenti relative all'utilizzo delle vinacce derivanti dalla vinificazione delle uve potranno essere applicate nella regione (dopo la ratifica che dovrebbe avvenire al ritorno dalla pausa estiva) forse già a partire dalla prossima stagione.

Un provvedimento che si applicherà alle sole vinacce vergini, comprendenti bucce, vinaccioli e raspi, provenienti esclusivamente dai processi di vinificazione e opportunamente denaturate. Queste potranno essere utilizzate al fine agronomico solo nel limite massimo di 3 tonnellate per ettaro e soltanto dai produttori che impiegano le uve provenienti dai vigneti in conduzione.

In tal modo sembrerebbero attenuate le difficoltà - fra l'altro espresse - dei produttori (soprattutto quelli che vinificano le proprie uve) a consegnare in distilleria le vinacce, in quanto gli attuali livelli di aiuto comunitari non compensano gli effettivi costi rispetto alla vendita dell'alcool ottenuto.

In generale, le vinacce esauste sono espressamente previste dalla normativa tra i rifiuti non pericolosi e derivati dall'industria agroalimentare. Il decreto del 5 febbraio del 1998 disciplina le norme tecniche per l'utilizzazione dei rifiuti non pericolosi come combustibili o come altro mezzo per produrre energia. E la legge di conversione del decreto legge relativo alle misure urgenti nel settore agricolo (in vigore già dal 31 dicembre del 2008) - inserisce una nuova disposizione sulle vinacce e i biogas derivanti dai processi di distillazione. Sottopone esplicitamente tali materiali alla disciplina dei rifiuti prevista dalla parte quarta del testo unico ambientale (fra l'altro sottoposto all'ennesima revisione), le identifica come sottoprodotti e non come rifiuti se rispondenti a determinate caratteristiche. Tale disposizione fa un po' di chiarezza sulla classificazione di tali materiali soprattutto in relazione alla normativa che regola le immissioni in atmosfera degli impianti a biomassa. (Essa, infatti richiama in via generale gli scarti vegetali ma solo quelli prodotti dalla lavorazione esclusivamente meccanica e non fa alcun cenno alle vinacce).

Ma il decreto del presidente della giunta sembra, a prima vista, fare un'altra cosa: identificare le vinacce (a determinate condizioni) non come rifiuti  ma fertilizzanti. Dunque un materiale che può essere utilizzato nell'attività agricola.

A dire il vero il Decreto legislativo 152/2006 (così come modificato dal Dlgs 4/2008) esclude dal campo di applicazione della disciplina dei rifiuti i "rifiuti agricoli" come il materiale fecale e altre sostanze naturali e non pericolose utilizzate nell'attività agricola (articolo 185 primo comma lettera b, punto 5) ma se regolati da altre disposizioni legislative.

Comunque sia, le disposizioni del Veneto sembrerebbero un modo per risolvere il problema annoso di quando uno scarto, in questo caso le vinacce, possa uscire dalla disciplina dei rifiuti. In generale, la nozione di rifiuto così come è pone ancora problemi interpretativi e i due criteri uno soggettivo e uno oggettivo non aiutano nella determinazione di ciò che è rifiuto. L'elemento oggettivo fa riferimento a un elenco di rifiuti fra cui la categoria "Qualunque sostanza, materia o prodotto che non rientri nella categoria sopra elencata" che in pratica cataloga come potenziale rifiuto qualsiasi sostanza. Di conseguenza per dire che un residuo è rifiuto è necessario basarsi sull'altro elemento; in particolare sul significato da attribuire al termine "disfarsi".

Una prima indicazione è rinvenibile nell'elenco delle operazioni di smaltimento e di recupero e in particolare dalla scelta del produttore del rifiuto di avviarlo a una delle operazioni previste nell'allegato del decreto. Ma ciò non risolve il problema: quando una sostanza non è avviata a nessuna delle operazioni di smaltimento o recupero individuate ovvero quando il residuo è riutilizzato in un procedimento industriale senza essere oggetto di nessuna preventiva operazione di recupero la sostanza e rifiuto o non lo è?

Il decreto del Veneto sembrerebbe dare una risposta a tale domanda.

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