[29/10/2010] News

Fanghi in agricoltura: non spetta al comune regolare il loro utilizzo

LIVORNO. Se alla Regione spetta stabilire regole per l'utilizzo dei fanghi di depurazione in agricoltura, al Comune rimane solo la possibilità di sanzionare la violazione delle disposizioni regolamentari preventivamente stabilite dalla Regione.

Lo ricorda il Consiglio di Stato che con sentenza di questo mese ribadisce la posizione del Tar della Lombardia. Il Tribunale ha, infatti, annullato il regolamento del Comunale di Lomello per l'utilizzo, su terreni agricoli del comune, di fertilizzanti reflui zootecnici e fanghi di depurazione, sul presupposto dell'incompetenza dell'ente a regolamentare la materia.

E' la legge del 1992 quella che disciplina l'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura. E lo fa con la finalità da evitare effetti nocivi sul suolo, sulla vegetazione, sugli animali e sull'uomo incoraggiandone nel contempo la corretta utilizzazione.

La stessa legge demanda alla Regione la potestà di stabilire " limiti e condizioni di utilizzazione in agricoltura di fanghi in relazione alle caratteristiche dei suoli, ai tipi di colture praticate, alla composizione dei fanghi, alle modalità di trattamento", nonché di stabilire " le distanze di rispetto per l'applicazione dei fanghi dai centri abitati, dagli insediamenti sparsi, dai pozzi di captazione delle acque potabili, dei corsi d'acqua superficiali, tenendo conto delle caratteristiche dei terreni (permeabilità, pendenza), delle condizioni meteo climatiche della zona, delle caratteristiche fisiche dei fanghi".

Mentre il Dlgs 152/06 stabilisce, che spetta alla Regione la regolamentazione dell'attività di gestione dei rifiuti. Dato che il legislatore nazionale demanda le competenze alla Regione è da considerarsi sottratta ai comuni ogni potestà regolamentare in materia di fanghi biologici (fermo restando la potestà di sanzionare la violazione delle disposizioni regolamentari preventivamente stabilite dalla Regione, ove queste si sostanzino in violazioni della normativa regolamentare in materia di igiene).

Di conseguenza, il comune non può, nell'ambito dei propri poteri, dettare norme derogatorie, sia della disciplina nazionale, sia delle specifiche norme della Regione Lombardia, di regolamentazione della materia e di delega alle province delle funzioni autorizzative in materia di spandimento di fanghi biologici.

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