[28/10/2010] News

Elettromagnetismo: il Comune puņ adottare il regolamento di minimizzazione ma a certe condizioni

LIVORNO. Il Comune può adottare il regolamento di minimizzazione finalizzato a garantire "il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici". Ma, non può farlo per scopi diversi da questo. Così come il Comune non può mediante il formale utilizzo degli strumenti di natura edilizia-urbanistica, adottare misure, che in sostanza costituiscano una deroga ai limiti di esposizione ai campi elettromagnetici fissati dallo Stato.

Lo ricorda il Tribunale amministrativo regionale della Sicilia (Tar) con sentenza di questo mese che vede coinvolta la Vodafon Omnitel N.V. autorizzata, ma a determinate condizioni, all'istallazione di una stazione radio base.

In particolare il Comune di Mazzara del Vallo prevede che l'impianto sia rimosso al momento della realizzazione di edifici adibiti all'infanzia, scuole materne, elementari e medie, ospedali e case di cura, ricadenti nella fascia di rispetto di 250 m. E non solo, perché il Comune prevede anche la possibilità di revoca in qualsiasi momento della stessa autorizzazione nel caso in cui le apparecchiature possano costituire pericolo per la pubblica incolumità o nel caso che le misurazioni delle emissioni previste dalla legge dovessero dare valori superiori a quelli consentititi. Prevede, dunque, un regolamento definito di minimizzazione.

Tale regolamento è previsto dalla legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici (la numero 36/3001). Una legge che ha la finalità di assicurare la tutela della salute dei lavoratori, delle lavoratrici, della popolazione, dell'ambiente e del paesaggio dagli effetti dell'esposizione a determinati livelli di campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici. E che si pone l'obiettivo di promuovere l'innovazione tecnologica e le azioni di risanamento volte a minimizzare l'intensità e gli effetti dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici secondo le migliori tecnologie disponibili e di promuovere la ricerca scientifica per la valutazione degli effetti a lungo termine e attivare misure di cautela  e d assicurare la tutela.

Secondo la legge e secondo l'interpretazione consolidata della giurisprudenza è possibile introdurre regole finalizzate - per quanto riguarda il profilo urbanistico - a tutelare zone e beni di particolare pregio paesaggistico-ambientale o storico-artistico ovvero, con riferimento alla minimizzazione dell'esposizione ai campi elettromagnetici, all'individuazione di siti particolari e determinati, i quali, per destinazione d'uso e qualità degli utenti, possono essere considerati particolarmente sensibili alle immissioni radioelettriche. Ma antitetica è la valutazione relativamente a quelle previsioni, che si sostanziano in "limitazioni alla localizzazione" degli impianti di telefonia mobile relativamente ad intere ed estese porzioni del territorio comunale, "senza che sia ravvisabile una plausibile ragione giustificativa".

Del resto il Comune non può derogare ai limiti di esposizione ai campi elettromagnetici fissati dallo Stato, come il divieto generalizzato di installare stazioni radio-base per telefonia cellulare in tutte le zone territoriali omogenee, ovvero la introduzione di distanze fisse da osservare rispetto alle abitazioni e ai luoghi destinati alla permanenza prolungata delle persone o al centro cittadino. Tali disposizioni sono, infatti, funzionali non al governo del territorio, ma alla tutela della salute dai rischi dell'elettromagnetismo e si trasformano in "una misura surrettizia di tutela della popolazione da immissioni radioelettriche", che è riservato allo Stato attraverso l'individuazione di puntuali limiti di esposizione, valori di attenzione e obiettivi di qualità.

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