[14/10/2010] News

Il sistema standardizzato e sicuro di registri per le emissioni di gas a effetto serra

LIVORNO. Per il controllo del rilascio, del possesso, del trasferimento e della cancellazione delle quote di emissioni dei gas a effetto serra, ma anche per assicurare l'accesso al pubblico e la riservatezza - ove necessario - e per garantire che ogni cessione sia compatibile con gli obblighi risultanti dal protocollo di Kyoto, l'Ue ha elaborato un nuovo sistema standardizzato e sicuro di registri sotto forma di banche di dati elettroniche standardizzate.

L'Ue ha pubblicato sulla Gazzetta ufficiale europea di oggi il relativo regolamento. Entrerà in vigore domani e abrogherà a decorrere dal primo gennaio 2012 i precedenti regolamenti (quello del 2008 che ha sostituito quello precedente del 2004 sempre relativi a un sistema standardizzato e sicuro di registri). Perché il nuovo regolamento modifica sostanzialmente le disposizioni applicabili e quindi a fini di chiarezza, li sostituisce nella loro interezza.

Il nuovo regolamento stabilisce le disposizioni generali e i requisiti relativi alla gestione e alla tenuta del sistema standardizzato e sicuro di registri, composto di registri, e del catalogo indipendente delle operazioni. E prevede un sistema di comunicazione tra il sistema dei registri e il catalogo internazionale delle operazioni istituito, gestito e mantenuto dal segretariato della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (Unfcc).

Ai fini dell'istituzione e della gestione dei registri l'Unione europea e i suoi Stati membri sono obbligati (e lo dispone la decisione del 2004 che stabilisce il meccanismo per monitorare le emissioni di gas a effetto serra) ad applicare le specifiche funzionali e tecniche relative alle norme per lo scambio dei dati tra i sistemi di registri nell'ambito del protocollo di Kyoto.

Ciascun registro così istituito deve contenere almeno un conto di deposito della parte, un conto dei ritiri e i conti delle cancellazioni e delle sostituzioni.

Tutte le quote, invece, devono essere conservate nel registro dell'Unione su conti gestiti dagli Stati membri. E ciò lo stabilisce la direttiva del 2008 che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità ("sistema Ets").

Il registro dell'Unione deve contenere i conti di deposito dei gestori e i conti degli utilizzatori necessari che devono essere creati secondo procedure standardizzate, al fine di assicurare l'integrità del sistema dei registri e l'accesso del pubblico alle informazioni contenute nel sistema. 

Oltre a ciò, nel 2003 l'UE ha istituito il catalogo indipendente delle operazioni dell'Unione europea o Eutl nel quale sono registrati gli atti di rilascio, trasferimento e cancellazione delle quote di emissioni. Un catalogo che deve contenere le informazioni riguardanti le quantità assegnate, le unità di assorbimento, le unità di riduzione delle emissioni e le riduzioni delle emissioni certificate rilasciate, detenute, cedute, acquistate, soppresse o ritirate e il riporto delle quantità assegnate, delle unità di riduzione delle emissioni e delle riduzioni certificate di emissioni.

Le operazioni riguardanti le quote che avvengono all'interno del registro dell'Unione devono essere effettuate attraverso un collegamento con l'Eutl, mentre le operazioni riguardanti le unità di Kyoto devono essere effettuate tramite un collegamento con l'Eutl e il catalogo internazionale delle operazioni dell'Unfccc (definito Itl).

L'Eutl deve effettuare controlli automatici su tutte le procedure del sistema dei registri riguardanti le quote di emissioni, le emissioni verificate, i conti e le unità di Kyoto, mentre l'Itl deve effettuare controlli automatici sulle procedure relative alle unità di Kyoto, onde verificare che non siano viziate da irregolarità. Le procedure che non superano i controlli dovranno essere interrotte, in modo da assicurare che le operazioni effettuate nel sistema dei registri dell'Unione soddisfino i requisiti stabiliti e i requisiti elaborati in conformità della convenzione Unfcc e del protocollo di Kyoto.

Il sistema dei registri deve essere in grado di fare spazio all'introduzione delle attività di trasporto aereo nel sistema di scambio delle quote di emissioni di gas serra all'interno dell'Unione, prevista a partire dal 1 o gennaio 2012. Poiché gli operatori aerei sono autorizzati a restituire una serie diversa di quote rispetto ai gestori degli impianti, essi devono disporre di un tipo di conto diverso, il conto di deposito dell'operatore aereo. Le quote rilasciate riguardante il trasporto aereo sono diverse dalle quote rilasciate fino ad ora, visto che esse riguardano emissioni che, in massima parte, non rientrano nell'ambito di applicazione del protocollo di Kyoto. Per questo motivo devono essere contrassegnate in maniera diversa dalle altre quote.

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