[07/10/2010] News

Il cittadino e il diritto di acesso agli atti amministrativi

LIVORNO. Se un singolo cittadino richiede copia di diversi atti sulla determinazione delle tariffe relative alla tassa comunale di smaltimento dei rifiuti (Tarsu), il Comune è tenuto a mostrarli, ma quando gli atti siano formati. Perché in caso contrario viene a  mancare "l'oggetto della richiesta da parte dell'interessato".

Lo ricorda Tribunale amministrativo della Sardegna (Tar) con sentenza che da ragione al Comune di Cagliari. La vicenda ha inizio quando, un cittadino, intenzionato a proporre ricorso contro una cartella esattoriale, ha chiesto copia di diversi atti amministrativi posti in essere nell'ambito del procedimento amministrativo di determinazione Tarsu per l'anno 2008 (come la copia di alcune  note del Servizio Tributi; della documentazione da cui risulti come e perché "siano state fissate le tariffe per le diverse classi di attività; della documentazione dettagliata da cui è stata tratta la previsione di entrata"; di tutti i contratti, convenzioni, ecc., comunque denominati conclusi dal Comune con terzi con oggetto qualunque aspetto della raccolta dei rifiuti solidi urbani; della documentazione da cui risulti dettagliatamente la somma dei costi).

Ma il Servizio Tributi ha invitato il cittadino a contattare l'ufficio comunale relazioni con il pubblico (Urp) del Comune sostenendo che gli altri richiesti "non sono nella disponibilità dell'ufficio tarsu".

In generale l'accesso agli atti amministrativi è consentito dalla legge e dunque è ammissibile, ma è necessario che il documento richiesto esista. Quindi, laddove l'esistenza del documento sia incerta o solo eventuale o ancora di là da venire, l'azione di accesso agli atti non può essere ritenuta accettabile in quanto viene a mancare, appunto, l'oggetto della richiesta.

Il generale diritto d'accesso al pubblico ai documenti amministrativi è garantito dalla legge 241/90 che si differenzia dal diritto d'accesso all'informazione ambientale garantito dal Dlgs 195/2005 (di attuazione della direttiva comunitaria 2003/4/Ce). Secondo quest'ultimo disposto, infatti, l'autorità pubblica ha l'obbligo di rendere disponibile l'informazione ambientale detenuta a chiunque ne faccia richiesta, senza che debba dichiarare il proprio interesse. Cosa diversa rispetto al generale istituto d'accesso ai documenti amministrativi che invece richiede un interesse ben preciso da parte del richiedente. I due istituti, però, hanno in comune il rimedio del ricorso in caso di diniego totale o parziale dell'accesso alle informazioni.

Comunque, i cittadini hanno diritto d'accesso all'informazione ambientale; un'informazione che, riguarda qualsiasi informazione circa lo stato dell'ambiente (aria, suolo, territorio, siti naturali ecc.), nonché i fattori (sostanze, energia, rumore, radiazioni, emissioni ecc.) che possono incidere sull'ambiente stesso.

E le autorità pubbliche che la detengono sono tenute a garantire che l'informazione ambientale sia sistematicamente e progressivamente messa a disposizione del pubblico e diffusa, anche attraverso i mezzi di telecomunicazione e gli strumenti informatici, in forme o formati facilmente consultabili, promuovendo a tale fine, in particolare, l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione.

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