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Fino al 31 dicembre 2010 la Bulgaria puņ respingere determinati rifiuti spediti nel suo territorio

LIVORNO. La Bulgaria ha ancora tempo (fino al 31 dicembre 2012) per opporsi alle spedizioni di rifiuti non desiderati, destinati al recupero nel suo territorio: la Commissione europea ha concesso una proroga al suo periodo di deroga. E lo fa per garantire che la tutela dell'ambiente sia mantenuta a livelli elevati in tutta l'Unione, in particolare quando il recupero di talune spedizioni di rifiuti continua a non essere conforme alla legislazione nazionale del paese di spedizione.

Per poter continuare a garantire una più efficace tutela dell'ambiente nonché a preservare la certezza giuridica relativamente al regime applicabile alle spedizioni verso la Bulgaria di rifiuti destinati al recupero, l'UE ha deciso che le misure devono essere applicate a decorrere dal primo gennaio 2010.

La spedizione dei rifiuti è disciplinata dal regolamento del 2006 (modificato recentemente) che ha scopo prioritario di proteggere l'ambiente.

Il regolamento è coerente con la convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento, firmata il 22 marzo 1989 dalla UE nella convinzione che i rifiuti pericolosi e altri "rifiuti dovrebbero, per quanto ciò sia compatibile con una gestione ecologicamente razionale e efficace, essere eliminati nello Stato in cui sono stati prodotti".

Tale regolamento - che appunto recepisce la Convenzione di Basilea - istituisce le procedure e i regimi di controllo per le spedizioni di rifiuti in funzione dell'origine, della destinazione e dell'itinerario di spedizione, del tipo di rifiuti spediti e del tipo di trattamento da applicare ai rifiuti nel luogo di destinazione. E cerca di farlo secondo modalità che tengano conto della necessità di preservare, proteggere e migliorare la qualità dell'ambiente e della salute umana .

Un regolamento che si applica alle spedizioni di rifiuti fra Stati membri, all'interno della Comunità o con transito attraverso paesi terzi, ma anche a quelli importati ed esportati dalla Comunità da e verso paesi terzi e a quelli in transito nel territorio della Comunità, con un itinerario da e verso paesi terzi.

Quindi predispone che il produttore, il notificatore e le imprese interessate da una spedizione di rifiuto e dal loro recupero o smaltimento debbano adottare i provvedimenti necessari per garantire che tutti i rifiuti che spediscono siano gestiti senza pericolo per la salute umana e secondo metodi ecologicamente corretti per tutta la durata della spedizione e durante il recupero e lo smaltimento.

Nel regolamento è sottolineata l'importanza di organizzare e disciplinare la sorveglianza e il controllo delle spedizioni secondo modalità precise. Ossia modalità che tengano conto della necessità di preservare, proteggere e migliorare la qualità dell'ambiente e della salute umana e che favoriscano una più uniforme applicazione del regolamento in tutta la Comunità.

Il che esclude che i rifiuti siano soltanto merci.

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