[16/08/2010] News

I grandi eventi alla protezione civile, il decreto d'agosto colpisce ancora

GROSSETO. Quello che non era passato dalla porta è rientrato dalle finestre spalancate in pieno agosto. Con una direttiva firmata dal Presidente del Consiglio il 27 luglio e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 10 agosto viene sancito il ruolo della Protezione Civile nei grandi eventi.
"Su proposta del capo del Dipartimento della Protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri" (ovvero dello stesso Guido Bertolaso) si legge nella direttiva, si definiscono quindi i criteri e le situazioni in cui si potrà applicare la normativa emergenziale anche ai quei «contesti che, pur non essendo propriamente ascrivibili a fenomeni calamitosi, spesso improvvisi ed imprevedibili anche in relazione alle conseguenze che ne possono derivare, si connotano pur tuttavia per un elevato grado di offensività degli interessi primari della collettività».

«Si tratta cioè - si legge ancora nella direttiva- di situazioni nelle quali l'inadeguatezza degli enti ordinariamente competenti a superare il contesto problematico che si manifesta è suscettibile di provocarne un aggravamento per impedire il quale si rende perciò improcrastinabile l'intervento
dello Stato in via sussidiaria». Ovvero i grandi eventi.

Quali siano questi grandi eventi viene anche specificato in maniera più approfondita, così come si individuano quali possono essere le conseguenze che giustificano la straordinarietà e quindi l'intervento della protezione civile,ovvero: «Un grande evento, quale situazione straordinaria avente potenzialità atte a generare stravolgimenti nell'ordinario sistema sociale, può costituire la causa dell'accentuazione dei rischi. Tali rischi pur essendo prevedibili e prevenibili solo parzialmente, devono attenere alla compromissione dell'integrità della vita, dei beni, degli insediamenti e dell'ambiente».

Va da sé che a decidere quali siano le situazioni da ascrivere al capitolo "Grandi eventi" e in cui si ritiene inadeguata l'azione degli enti competenti in via ordinaria è naturalmente e la stessa Presidenza del consiglio, che dovrà- gioco forza- coinvolgere tutte le amministrazioni pubbliche interessate o competenti, comprese quelle regionali e locali, tenendo conto di una serie di parametri.

Nella fattispecie, si dovrà tener conto della complessità organizzativa dell'evento e quindi della rilevanza e della dimensione nazionale o internazionale, delle autorità partecipanti, dell'impatto sull'economia e sullo sviluppo anche infrastrutturale dell'area interessata, della prevedibile affluenza di pubblico e di operatori economici, del rischio di compromissione per l'ambiente e il patrimonio culturale del Paese.

Sarà poi necessario valutare se vi sia la necessità di provvedimenti e piani organizzativi straordinari per garantire la sicurezza e quindi se è richiesto un impiego di eccezionale e coordinato di operatori e mezzi, della necessità di adottare misure eccezionali per l'accesso ai luoghi dell'evento e di salvaguardare le attività economiche e i servizi pubblici.

Oltre alla necessità di adottare misure straordinarie per l'uso del territorio, la mobilità, la viabilità e i trasporti, la predisposizione e l'esecuzione di piani sanitari di natura eccezionale, finalizzati a garantire il pronto intervento anche ricorrendo a un utilizzo straordinario di personale, mezzi, strutture e infine se vi è bisogno di adottare adeguate misure per evitare che l'evento comporti conseguenze negative per il territorio.

Tutte condizioni necessarie a definire un grande evento come in passato è stato per la Luis Vitton Cup, ad esempio o i campionati del mondo di ciclismo. In pratica manifestazioni sportive che per loro natura nascono per attirare pubblico ma che non dovrebbero richiedere l'intervento della protezione civile per il loro svolgimento.

Protezione civile che in un paese fragile come è il nostro -per natura in parte ma soprattutto per la scarsa cura del territorio e per una diffusa cementificazione, in particolare abusiva con oltre 450mila abitazioni illegali costruite negli ultimi 15 anni- dovrebbe essere utilizzata al meglio in altre occasioni.

La direttiva entra - in effetti- anche nel merito degli interventi negli stati di emergenza, dove la legge istitutiva della Protezione civile (la 225 del 1992) prevede che lo Stato intervenga in via sussidiaria, ovvero quando le criticità emerse a livello locale, per la loro dinamica, non possono essere fronteggiate dagli enti competenti in via ordinaria e con i tempi imposti dalle procedure ordinarie.

Ma richiama alla necessità che la durata degli stati di emergenza debba essere definita in stretta correlazione con i tempi necessari alla realizzazione degli interventi per il superamento delle criticità. E di conseguenza, riporta la necessità di procedere ad una progressiva riduzione degli stati di emergenza dichiarati sul territorio nazionale, anche attraverso la revoca di quelli in cui risulta realizzata la maggior parte degli interventi e limitare al massimo lo strumento della proroga degli stati di emergenza, concedendola solo nei casi in cui circostanze oggettive impediscono la piena operatività dell'attività commissariale o rendono del tutto necessaria la prosecuzione dello stato di emergenza.

L'auspicio è che questo non si riferisca anche al terremoto de L'Aquila, dove dopo aver affrontato la prima emergenza, aver costruito e inaugurato gli alloggi per una parte minima della popolazione, e dopo aver organizzato il grande evento del G8, le macerie rimangono ancora sulle strade e gran parte della popolazione fuori dalla proprie case senza alcuna speranza di poterci tornare- laddove è possibile- in tempi ragionevoli e senza sapere -laddove le case sono impraticabili- quale sarà il loro futuro e quello della loro città. 

Torna all'archivio