[27/07/2010] News toscana

Sversamento di idrocarburi a Carrara, il Tar obbliga la Kuwait Petroleum a pagare la bonifica

LIVORNO. Se si verifica una situazione improvvisa di inquinamento, tale da richiedere misure immediate di rimozione e comunque contenimento della diffusione degli inquinanti, l'imposizione degli interventi di messa in sicurezza di emergenza sono giustificati. Ma se le motivazioni in ordine alla configurabilità di rischi da fronteggiare in via d'urgenza sono assenti, la diffida a eseguire le opere di messa in sicurezza di emergenza (Mise) non può essere ammessa. Lo afferma il tribunale amministrativo della Toscana (Tar) che con sentenza di questo mese si pronuncia sulla vicenda del distributore di carburanti a Marina di Carrara iniziata nel lontano 2002. Il comune di Carrara, infatti, ha diffidato la società Kuwait Petroleum Italia alla previa esecuzione delle necessarie opere di Mise dell'area interessata da un fenomeno di inquinamento del suolo e della falda idrica in relazione ai valori di concentrazione di arsenico, piombo, idrocarburi e idrocarburi policiclici aromatici (Ipa). Così come ha diffidato la società a presentare al Ministero dell'Ambiente il progetto di bonifica dell'area.

 Sulla base delle indagini dell'Arpat sul sito è stata rinvenuta nel terreno una forte contaminazione da arsenico, piombo, idrocarburi, Ipa mentre nell'acqua di falda una circoscritta contaminazione da arsenico e Ipa. Ma né il provvedimento, né gli atti endoprocedimentali, danno alcun conto delle ragioni sottese alla imposizione degli interventi di messa in sicurezza di emergenza. Però secondo la normativa nazionale (a quel tempo contenuta nel Decreto Ronchi e adesso nel Dls 152/06 - fra l'altro in corso di revisione -) tali interventi si giustificano unicamente ove occorra porre riparo a situazioni improvvise di inquinamento, tali da richiedere misure immediate di rimozione e comunque contenimento della diffusione degli inquinanti, in attesa della bonifica o della messa in sicurezza permanente.

Se dunque il tribunale libera la società dall'onere del Mise non lo fa in riguardo all'obbligo di bonifica. Presso l'impianto si è verificato, in passato, uno sversamento di carburanti, evento che spiega non soltanto l'inquinamento da idrocarburi ma anche la presenza degli altri inquinanti. Questo fa sì che, non possa dubitarsi dell'imputabilità dell'inquinamento da idrocarburi - ancorché accidentale - alla società che deve reputarsi in ogni caso obbligata alla bonifica del sito e del generale principio di derivazione comunitaria "chi inquina paga".

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