[15/06/2010] News

Regime speciale di incentivazione dello sviluppo sostenibile e il buon governo per Panama

LIVORNO. La Repubblica di Panama dal primo luglio 2010 fino al 31 dicembre del prossimo anno beneficerà del regime speciale di incentivazione dello sviluppo sostenibile e il buon governo. Lo ha deciso la commissione europea a seguito della richiesta presentata dallo Stato.

Il regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo si basa sul concetto integrale di sviluppo sostenibile riconosciuto da convenzioni e strumenti internazionali come la dichiarazione delle Nazioni Unite sul diritto allo sviluppo (1986), la dichiarazione di Rio sull'ambiente e lo sviluppo (1992), la dichiarazione dell'Organizzazione internazionale del lavoro (Oil) riguardante i principi e i diritti fondamentali del lavoro (1998), la dichiarazione delle Nazioni Unite per il millennio (2000) e la dichiarazione di Johannesburg sullo sviluppo sostenibile (2002).

Le preferenze tariffarie supplementari vengono concesse ai paesi in via di sviluppo che, a causa dell'assenza di diversificazione e della scarsa integrazione nel sistema commerciale internazionale, sono particolarmente vulnerabili e per i quali la ratifica e l'effettiva applicazione delle convenzioni internazionali di base sui diritti dell'uomo e del lavoro, sulla tutela dell'ambiente e sul buon governo comportano particolari oneri e responsabilità.

Non a caso, tale regime cerca di promuovere la crescita economica in modo da offrire una risposta concreta alle esigenze di sviluppo sostenibile. E prevede la sospensione dei dazi ad valorem a favore dei paesi beneficiari interessati, nonché dei dazi specifici, (a meno che non siano combinati con un dazio ad valorem).

Per avvalersi del regime speciale di incentivazione, i paesi in via di sviluppo devono presentare una richiesta (entro il 30 aprile 2010), allegando ampia documentazione delle convenzioni pertinenti ratificate, della legislazione e delle misure adottate per un'adeguata attuazione delle convenzioni stesse, così come il loro impegno ad accettare e a rispettare appieno il meccanismo di verifica e riesame previsto tanto nelle convenzioni, quanto negli strumenti ad esse associati.

E affinché la richiesta sia accolta, è necessario che il paese sia considerato un paese vulnerabile secondo i parametri europei (ossia quelli individuati dal regolamento del 2008 relativo all'applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate per il periodo dal primo gennaio 2009 al 31 dicembre 2011).

Dunque per paese vulnerabile si intende un paese che la Banca mondiale non abbia classificato per tre anni consecutivi come paese a reddito elevato e le cui cinque sezioni principali delle importazioni coperte dal sistema di preferenze generalizzate (Spg) nella Comunità rappresentino più del 75 % in valore di tutte le sue importazioni coperte dal Spg. Inoltre le importazioni coperte dal sistema nella Comunità devono rappresentare meno dell'1 % in valore di tutte le importazioni coperte sempre dal sistema.

Dopo di che la Commissione verifica lo stato di ratifica delle convenzioni esaminando le informazioni messe a disposizione dagli organi di controllo competenti. La Commissione informa e presenta al Consiglio europeo una relazione sintetica sullo stato di ratifica insieme alle raccomandazioni disponibili dei competenti organi di controllo. E poi concede il regime speciale di incentivazione.

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