[01/06/2010] News

Ok ai prodotti biologici australiani e giapponesi in Ue

LIVORNO. I prodotti agricoli biologici dell'Australia e del Giappone possono continuare a essere commercializzati all'interno dell'Unione europea, perché il loro sistema di produzione e le loro misure di controllo della produzione biologica sono riconosciute come equivalenti a quelle europee.

Lo stabilisce l'Ue attraverso il regolamento pubblicato sulla Gazzetta ufficiale europea di oggi che va a modificare il regolamento relativo al regime di importazione di prodotti biologici dai paesi terzi.

Il regolamento del 2008 (il numero 1235) ha stabilito - in conformità con la normativa europea sulla produzione ed etichettatura dei prodotti biologici - un elenco di paesi terzi il cui sistema di produzione e le cui misure di controllo della produzione biologica di prodotti agricoli sono riconosciuti come equivalenti. Un prodotto biologico importato da un paese terzo può essere immesso sul mercato comunitario come prodotto biologico ma a certe condizione. Innanzi tutto che il prodotto sia stato ottenuto secondo norme di produzione equivalenti a quelle individuate in UE. Poi che gli operatori siano stati soggetti a misure di controllo di efficacia equivalente e tali misure di controllo siano state applicate in modo continuo ed efficace. E' necessario, inoltre che in tutte le fasi della produzione, della preparazione e della distribuzione nel paese terzo, gli operatori abbiano sottoposto le proprie attività a un sistema di controllo riconosciuto o a un'autorità o a un organismo di controllo riconosciuti. Infine il prodotto deve essere munito di un certificato di ispezione rilasciato dalle autorità competenti o da organismi o autorità di controllo del paese terzo riconosciuti o da un'autorità o da un organismo di controllo riconosciuti e attestante che il prodotto soddisfa le condizioni.

La Commissione, dunque, può riconoscere i paesi terzi il cui sistema di produzione soddisfa principi e norme di produzione equivalenti e le cui misure di controllo sono di efficacia equivalente e compila un elenco di detti paesi. Secondo un'apposita procedura.

All'atto dell'esame delle domande di riconoscimento, la Commissione invita il paese terzo a fornire tutte le informazioni necessarie. Quelli già riconosciuti devono entro il 31 marzo di ogni anno, trasmettere alla Commissione una relazione annuale sintetica relativa all'attuazione e all'esecuzione delle misure di controllo definite nel paese terzo. E sulla base delle informazioni di queste relazioni annuali, la Commissione, assistita dagli Stati membri, assicura l'appropriata vigilanza dei paesi terzi riconosciuti riesaminando regolarmente il loro riconoscimento. Il tipo di vigilanza è determinato sulla base di una valutazione del rischio di irregolarità o di infrazioni delle disposizioni stabilite nel presente regolamento.

Quindi, le autorità australiane hanno comunicato alla Commissione che un organismo di controllo e di certificazione è stato ristrutturato e ha cambiato nome. Dette autorità hanno fornito alla Commissione tutte le garanzie necessarie in merito al rispetto dei prerequisiti da parte dell'organismo di controllo e di certificazione sottoposto a ristrutturazione.

Mentre il Giappone ha presentato alla Commissione una domanda di inclusione nell'elenco e ha trasmesso le informazioni necessarie (anche se alcuni dei suoi prodotti agricoli sono attualmente commercializzati nell'Unione europea in forza delle disposizioni transitorie previste dal regolamento del 2008). Sulla base dell'esame di tali informazioni e di successivi contatti con le autorità giapponesi, le norme che disciplinano in Giappone la produzione e i controlli dei prodotti biologici risultano equivalenti a quelle stabilite in Ue. La Commissione ha proceduto a un esame in loco delle norme di produzione e delle misure di controllo effettivamente applicate in Giappone è ha ritenuto opportuno inserire il Giappone nell'apposito elenco.

Del resto il quadro normativo comunitario che disciplina il settore della produzione biologica si pone come obiettivo quello di garantire la concorrenza leale e l'efficace funzionamento del mercato interno dei prodotti biologici, nonché di tutelare e giustificare la fiducia del consumatore nei prodotti etichettati come biologici. E cerca di creare le condizioni propizie allo sviluppo del settore, in linea con l'evoluzione della produzione e del mercato.

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