[31/05/2010] News

La Via rientra nella materia ambientale ed è di competenza prevalente dello Sato

LIVORNO. La Valutazione d'impatto ambientale (Via) ossia la procedura che valuta preventivamente l'impatto sull'ambiente di determinati progetti (fra cui le strade e i tratti ferroviari) rientra nella materia della tutela dell'ambiente (articolo 117 lettera s) della Costituzione. Le Regioni ne hanno competenza, ma non per tutti i progetti anche perché la competenza prevalente rimane in capo allo Stato.

Lo afferma la Corte Costituzionale che con sentenza di questo mese dichiara illegittima la legge regionale della Liguria del 2009 che disciplina la realizzazione di autostrade e di infrastrutture ferroviarie con ampio coinvolgimento delle autonomie locali quanto alla progettazione e realizzazione delle opere. E nello specifico nella parte in cui attribuisce alla Regione la possibilità di provvedere autonomamente allo studio di fattibilità, di compatibilità ambientale e all'affidamento dell'incarico di redazione del progetto preliminare delle autostrade.

Perché la legge regionale è in contrasto con la normativa nazionale sia in materia di appalti pubblici che attribuisce la competenza allo Stato, sia in materia di ambiente. La legge ligure, infatti, non solo prevede che sia la Regione a predisporre uno studio di fattibilità dell'infrastruttura, verificandone la compatibilità ambientale, ma dispone che quando le infrastrutture autostradali e ferroviarie sono da assoggettare a valutazione di impatto ambientale la Via sia resa nel contesto della conferenza di servizi preliminare (quella disciplinata dalla legge statale in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).

Ma secondo il Dlgs 152/06 ( fra l'altro di nuovo in fase di revisione anche nella parte seconda che riguarda anche la Via) l'espletamento delle procedure di Via per determinate opere relative alle infrastrutture ferroviarie ed autostradali è di competenza statale. In particolare per opere relative, a: tronchi ferroviari per il traffico a grande distanza; autostrade e strade riservate alla circolazione automobilistica o tratti di esse, accessibili solo attraverso svincoli o intersezioni controllate e sulle quali sono vietati tra l'altro l'arresto e la sosta di autoveicoli; strade extraurbane a quattro o più corsie o raddrizzamento e/o allargamento di strade esistenti a due corsie al massimo per renderle a quattro o più corsie, sempre che la nuova strada o il tratto di strada raddrizzato e/o allargato abbia una lunghezza ininterrotta di almeno 10 km.

La valutazione d'impatto ambientale - che dal legislatore italiano viene identificata come sub-procedimento dei procedimenti di approvazione e o autorizzazione dell'opera - è obbligatoria per determinati progetti rientranti in appositi allegati e le competenze sono regionali quando il progetto in questione rientra nell'allegato specifico. Dunque, le Regioni devono rispettare i livelli uniformi di tutela apprestati in materia, e devono mantenere la propria legislazione negli ambiti di competenza fissati dal Codice dell'ambiente.

Per quanto riguarda, invece, gli appalti pubblici, la disciplina (ossia quella prevista dal dlgs 163/06) include diversi "ambiti di legislazione" che "si qualificano a seconda dell'oggetto al quale afferiscono". Si profila un'interferenza fra materie di competenza statale e materie di competenza regionale, che, tuttavia, "si atteggia in modo peculiare, non realizzandosi normalmente in un intreccio in senso stretto", ma con la "prevalenza della disciplina statale su ogni altra fonte normativa" in relazione agli oggetti riconducibili alla competenza esclusiva statale.

Quanto all'identificazione degli "ambiti di legislazione", è stato precisato che la disciplina delle procedure di gara, la regolamentazione della qualificazione e selezione dei concorrenti, delle procedure di affidamento e dei criteri di aggiudicazione - compresi quelli che devono presiedere all'attività di progettazione - mirano a garantire che le medesime si svolgano nel rispetto delle regole concorrenziali e dei principi comunitari della libera circolazione delle merci, della libera prestazione dei servizi, della libertà di stabilimento, nonché dei principi costituzionali di trasparenza e parità di trattamento. Quindi, se volte a consentire la piena apertura del mercato nel settore degli appalti, devono essere ricondotte all'ambito della tutela della concorrenza, di esclusiva competenza del legislatore statale (così come afferma la giurisprudenza del 2007), che ha titolo a porre in essere una disciplina integrale e dettagliata delle richiamate procedure.

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