[28/05/2010] News

Rifiuti sanitari: bilanciamento fra diritto della salute e diritto di libertà economica e di inziativa d'impresa

LIVORNO. Il diritto alla salute, sebbene rivesta un predominante valore costituzionale, nel campo della tutela dell'ambiente dall'inquinamento va realizzato e tutelato "previo adeguato contemperamento con il diritto di libertà economica e di iniziativa di impresa". Una tutela che va assicurata "non con un'ingiustificata compromissione del diritto di impresa, ma con l'equo contemperamento degli interessi costituzionalmente rilevanti".

Lo afferma il Tribunale amministrativo regionale (Tar) della Campania e lo fa in riferimento alla questione dello smaltimento dei rifiuti sanitari. Annulla, cioè, il provvedimento con cui la Regione Campania nega all'impresa che operare nel settore della raccolta, trasporto, trattamento, smaltimento, gestione e recupero dei rifiuti speciali l'autorizzazione per le attività di raggruppamento e di ricondizionamento preliminare (operazioni annoverate nell'apposito elenco delle operazioni di smaltimento con la sigla D13 e D14) allo smaltimento dei rifiuti sanitari.

La vicenda ha inizio quando l'impresa autorizzata alla realizzazione di un impianto di recupero imballaggi-composti di qualsiasi natura nel comune di Volla (in provincia di Napoli) e alle emissioni in atmosfera, presenta la domanda di variante all'autorizzazione. Mentre la Regione approva la variante per l'ampliamento della superficie dell'impianto di stoccaggio provvisorio, trattamento e recupero di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, non lo fa per quella relativa alla integrazione delle tipologie di rifiuti trattabili. L'Autorità quindi non ammette l'integrazione alle operazioni di raggruppamento e riordinamento di determinati rifiuti sanitari. Nello specifico delle parti anatomiche e organiche incluse le sacche per plasma e le riserve di sangue e dei rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni.

Nella realtà dei fatti, è effettivamente necessario che l'impresa, dopo aver raccolto i rifiuti presso i produttori, li accolga nel suo impianto e qui li depositi senza poter fare nient'altro, ciò perché le fasi del raggruppamento e del ricondizionamento sono momenti intermedi che vanno dettagliatamente descritti e circoscritti al fine di evitare manipolazioni non ammesse per i rifiuti a rischio infettivo. Tali rifiuti, fra l'altro, possono essere raccolti e trasportati verso l'impianto di incenerimento solo in contenitori omologati ai sensi di legge.

Per esempio il secondo imballaggio rigido esterno, deve accompagnare tali rifiuti durante la movimentazione e il trasporto sino all'impianto di smaltimento definitivo. Tale regola viene preescritta nell'apposito regolamento che disciplina la gestione dei rifiuti sanitari (che sono rifiuti speciali). Questo si pone come scopo quello di garantire elevati livelli di tutela ambientale e della salute pubblica e controlli efficienti. Oltre a prescrivere i modi adeguati per il loro smaltimento.

In particolare i rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo devono essere smaltiti mediante termodistruzione in impianti autorizzati, che non è detto che si trovino in tutte le provincie o in tutte le regioni. Dunque in questi casi è necessario trasportarli e ancora prima raggrupparli e ricondizionarli.

Ecco dunque perché il Tar della Campania definisce come illogica la scelta della Regione in quanto vi è l'obiettiva impossibilità della parte ricorrente di svolgere le attività necessarie per il definitivo incenerimento dei rifiuti sanitari, che necessariamente devono essere preventivamente trasportati in impianti abilitati fuori dalla Regione Campania e, pertanto, vanno previamente sistemati e caricati all'interno dell'impianto.

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