[24/05/2010] News

In arrivo dall'Ue il registro per le informazioni sui biocidi

LIVORNO. Sta arrivando il registro europeo dei biocidi. Lo ha istituito l'Ue con decisione pubblicata sulla Gazzetta ufficiale europea di sabato e sarà operativo a partire dal primo luglio 2010 (dato che il sistema standardizzato di'informazione è ancora in fase di sviluppo).

Il registro dovrà essere utilizzato da tutti gli stati membri per inserire le informazioni previste dalla direttiva relativa all'immissione sul mercato dei biocidi (la 98/8).

I biocidi sono principi attivi utilizzati per combattere gli organismi nocivi per la salute umana o animale e per combattere gli organismi che danneggiano i prodotti naturali o fabbricati. Allo stesso tempo, però, sono in grado di creare rischi per le persone, gli animali e l'ambiente. I rischi possono essere di vario tipo e non sempre uguali, proprio perché ciò dipende dalle proprietà intrinseche della sostanza e dai relativi tipi d'impiego.

Ecco perché il legislatore europeo ha elaborato un quadro normativo relativo all'immissione sul mercato dei biocidi ai fini della loro utilizzazione prefiggendosi un elevato livello di protezione delle persone, degli animali e dell'ambiente. Ha fissato un elenco di principi attivi da esaminare prima di essere immessi sul mercato e prima di essere utilizzati come principi attivi. E ha previsto una serie di obblighi nei confronti degli Stati fra cui quello di informazione sull'autorizzazione e sulla registrazione dei biocidi.

L'obbligo allo scambio di informazione - contenuto nella direttiva del 98 - prevede che entro un mese dalla fine di ogni trimestre, gli Stati membri informino gli altri Stati membri e la Commissione in merito a tutti i biocidi autorizzati o registrati nel loro territorio o per i quali l'autorizzazione o la registrazione è stata rifiutata, modificata, rinnovata o revocata, indicando almeno: il nome o la ragione sociale del richiedente o del titolare dell'autorizzazione o della registrazione; la denominazione commerciale del biocida; il nome e la quantità di ogni principio attivo presente nel prodotto, nonché il nome e il tenore di ciascuna sostanza pericolosa ai fini e la rispettiva classificazione; il tipo di prodotto e l'uso o gli usi per i quali è autorizzato; il tipo di formulazione; tutti i limiti stabiliti per i residui; le condizioni dell'autorizzazione e, se del caso, le ragioni della modifica o della revoca di un'autorizzazione; l'eventuale specificità del biocida (ad esempio in una formulazione quadro, biocida a basso rischio).

Quindi per garantire la coerenza dei dati gli Stati membri utilizzeranno il registro proprio per inserirvi tali informazioni.

 

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