[24/05/2010] News

Limitati i poteri dei Comuni per la tutela degli animali nelle attivitą di spettacolo

LIVORNO. I comuni possono sì dettare norme volte ad assicurare adeguate condizioni di igiene e anche di tutela degli animali da maltrattamenti, ma non possono vietare in via generale l'uso degli animali negli spettacoli. Perché non ne hanno le competenze.

Lo afferma il Tribunale amministrativo dell'Emilia Romagna (Tar) che, con sentenza, annulla la disposizione del Comune di Parma contenuta nel "regolamento comunale sulla concessione di aree per l'esercizio degli spettacoli viaggianti e circensi".

Con tale atto il comune, infatti ha vietato "le mostre con esposizione di animali vivi, fatta eccezione per quelle allestite in stretta connessione e dallo stesso soggetto autorizzato ad effettuare spettacoli circensi, purché fornisca adeguate assicurazioni tecniche in ordine alla tutela del benessere degli animali esposti ..."

La vicenda ha inizio quando il titolare di un'attività di spettacolo viaggiante chiese al Comune di Parma di essere autorizzato a occupare per due giorni un'area pubblica allo scopo di realizzarvi una mostra faunistica con rettili, rapaci, squali, animali da compagnia e da cortile. Ma, richiamando il divieto nel "regolamento comunale sulla concessione di aree per l'esercizio degli spettacoli viaggianti e circensi", l'amministrazione locale negò il permesso.

Lo Stato però, riconosce la funzione sociale dei circhi equestri e dello spettacolo viaggiante e ne sostiene il consolidamento e lo sviluppo. E lo fa attraverso la legge statale "Disposizioni sui circhi equestri e sullo spettacolo viaggiante" (la numero 337 del 1968) .

La legge prevede che sia istituito presso il ministero del turismo e dello spettacolo un elenco - aggiornato periodicamente dallo stesso Ministero - delle attività spettacolari, dei trattenimenti e delle attrazioni, con l'indicazione delle particolarità tecnico-costruttive, delle caratteristiche funzionali e della denominazione.

La stessa legge stabilisce che "le amministrazioni comunali devono compilare entro sei mesi dalla pubblicazione della presente legge un elenco delle aree comunali disponibili per le installazioni dei circhi, delle attività dello spettacolo viaggiante e dei parchi di divertimento" e che "le modalità di concessione delle aree saranno determinate con regolamento deliberato dalle amministrazioni comunali".

Per il resto, è pur vero che il testo dell'articolo 117 della Costituzione (a seguito della riforma del 2001) dà esplicita copertura costituzionale alla potestà regolamentare degli enti locali, ma senza tuttavia sottrarla ai limiti stabiliti dall'ordinamento, e quindi, per quel che riguarda il settore dello spettacolo viaggiante, senza consentirne scelte incompatibili con i principi informatori della relativa disciplina statale (principio, fra l'altro, ribadito anche dal Tar Toscana, con sentenza del maggio 2008).

Dunque, ne consegue che, nell'esercizio delle loro funzioni di polizia veterinaria e delle competenze riconosciute da altre fonti normative, i comuni possono prevedere misure per tutelare degli animali da maltrattamenti, ma non hanno titolo per introdurre divieti generalizzati di spettacoli che sull'uso degli animali si fondino, perché ciò implicherebbe un insanabile contrasto con la legge statale del 68, che attraverso l'attività circense ammette proprio l'impiego di animali a fini di spettacolo.

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