[19/05/2010] News

Non c'è il dovere di vigilare giorno e notte per impedire l'abbandono dei rifiuti in un area di proprietà regionale

LIVORNO. Il dovere di diligenza che fa carico al titolare del fondo, non può arrivare al punto di richiedere una costante vigilanza, da esercitarsi giorno e notte, per impedire a estranei di invadere l'area e di abbandonarvi rifiuti. Lo afferma il Tribunale amministrativo della Campania (Tar) che annulla l'ordinanza contingibile e urgente del sindaco del comune di Marigliano. Con tale atto, infatti, il Comune ha ordinato alla Regione Campania la messa in sicurezza e la rimozione dei rifiuti abbandonati da ignoti (fra cui anche lastre di eternit contenti amianto), sull'area di proprietà regionale sita in Marigliano nell'alveo S. Maria del Pozzo, in prossimità della vasca di laminazione S. Sossio, assoggettata già a sequestro.

Secondo la Regione si tratterebbe di un tratto di sedime aperto e soggetto al pubblico transito, diurno e notturno, per il quale non sarebbe assolutamente possibile un controllo stringente. La sorveglianza del sito richiederebbe l'organizzazione di un servizio di prevenzione continuativo e capillare per il quale l'smministrazione regionale non dispone né dei mezzi, né degli uomini necessari. Cosa che - a detta della Regione - l'amministrazione locale potrebbe fare perché disporrebbe della polizia locale che potrebbe svolgere servizi di vigilanza per prevenire il getto dei rifiuti e ad accertare l'identità degli effettivi trasgressori.

Comunque sia, secondo il Comune l'area dove sarebbero stati rinvenuti rifiuto di amianto, non sarebbe stata un'area di strada soggetta a transito pubblico, ma l'alveo di un fiume (oggi non più esistente), dove ignoti avrebbero lasciato rifiuti speciali tossici. Una circostanza, ben nota alla Regione Campania che, nonostante la consapevolezza dell'esistenza nella zona interessata di materiale altamente nocivo, nulla avrebbe fatto per la messa in sicurezza totale o parziale del sito o quanto meno per evitare che ignoti continuassero ad abbandonare rifiuti di ogni genere.

Proprio su questo punto il Comune ravvisava a carico della Regione proprietaria una condotta colposa, per non avere transennato l'area inquinata, nonostante continui solleciti da parte degli organi competenti, non aver collocato una videocamera e un sorvegliane o custode nell'area interessata.

Ma secondo il Tar la richiesta di un impegno di tale entità "travalicherebbe oltremodo gli ordinari canoni della diligenza media che è alla base della nozione di colpa, quando questa è indicata in modo generico, come nella specie, senza ulteriori specificazioni".

Per questo un obbligo di garanzia a carico della Regione, per la mera qualità di proprietaria e custode, è "inesigibile", in quanto riconducibile ad una responsabilità oggettiva che, però, esula dal dovere di custodia previsto dal codice civile (articolo 2051 "Danno cagionato da cosa in custodia" che fra l'altro consente sempre la prova liberatoria in presenza di caso fortuito).

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