[04/05/2010] News

Federalismo demaniale: il grande (e confuso) bluff padano


GROSSETO. Il federalismo fiscale sta lentamente prendendo forma e prossimamente la forma potrebbe essere quella delle coste, o per meglio dire, quella di cosa vi insiste sopra.
Alla fine dello scorso anno il Consiglio dei ministri ha varato uno schema di decreto legislativo che si intitola appunto federalismo demaniale e che fissa i principi generali e le procedure per regolare il trasferimento di parti del patrimonio immobiliare dello Stato a favore degli enti territoriali.

Uno schema che secondo quanto annunciato dal presidente della commissione tecnica paritetica sul federalismo, Luca Antonini «diventerà decreto legislativo alla metà di maggi».
Ci vorranno poi altri otto mesi perché il passaggio dei beni demaniali agli enti locali sia una realtà.

Ma «il risultato - secondo quanto scrive su la voce.info Alberto Zanardi - non sarebbe una devoluzione del patrimonio statale tra diversi livelli di governo sulla base di criteri economici di pertinenza dei beni alle funzioni attribuite agli enti decentrati, ma un'allocazione basata su puri criteri di profittabilità, che lascerebbe allo Stato i beni di minor valore commerciale».

Secondo quanto dice in un'intervista al Corriere del Veneto Luca Antonini, che sta delineando la riforma in senso federalista dello Stato per conto del ministro Roberto Calderoli, le spiagge ad esempio andranno «alle Regioni, ma rimarranno in regime demaniale, ovvero saranno soggette al vincolo di inalienabilità». E per quanto riguarda chi riscuoterà gli incassi dei canoni demaniali «al momento posso dire le Regioni - dice Antonini - Ma stiamo valutando anche ipotesi diverse».

Una risposta che lascia perplessi dal momento che già, per quanto riguarda le spiagge, è quanto attualmente avviene; in base al D.Lgs. 112/1998 è già previsto il conferimento alle Regioni delle funzioni relative al rilascio di concessioni di beni del demanio marittimo e di zone del demanio territoriale per finalità che siano diverse da quelle di approvvigionamento di fonti di energia, quali ad esempio la fruizione delle spiagge.

Con l'effettiva attuazione delle disposizioni contenute nel D.Lgs. 112/1998 viene quindi realizzato il conferimento generale alle Regioni e agli enti locali di tutte le funzioni amministrative inerenti la gestione dei beni demaniali marittimi e del mare territoriale. E a decorrere dal 01/01/2002, il conferimento di funzioni vale anche nei porti di rilevanza economica regionale e interregionale ovvero tutti i porti turistici.

Quindi se le spiagge rimagono un bene inalienabile non verrebbero trasferite se non per quanto attiene alle funzioni di concessione che già sono materia di competenza regionale.
Vero è che nel decreto legislativo del federalismo fiscale sono anche altri i beni che verrebbero trasferiti oltre a quelli attualmente inclusi nel demanio marittimo (le spiagge e i porti di interesse regionale). Vi sarebbero infatti quelli inclusi nel demanio idrico (i fiumi, i laghi), le miniere, gli aeroporti di interesse regionale, tutte le aree e i fabbricati statali (ad esclusione di alcune categorie come gli immobili appartenenti al patrimonio culturale). Tutti beni che entrano nell'operazione di trasferimento, salvo che l'amministrazione dello Stato che ne è proprietaria ritenga che un determinato immobile non debba essere trasferito: a tal punto verrebbe escluso.

Dopodiché inizia la seconda fase, spiega Zanardi:
«l'elenco di beni trasferibili viene proposto, almeno per quanto riguarda le aree e i fabbricati statali, dallo Stato agli enti territoriali. Comuni, province e Regioni possono scegliere quali specifici beni farsi effettivamente attribuire e questa attribuzione è comunque a titolo non oneroso».

Potrebbe quindi accadere che vi siano due diverse amministrazioni che richiedono il trasferimento dello stesso bene, ma in questo caso non è stabilito chi sarà l'effettivo beneficiario o se tra i due contendenti il bene rimarrà allo Stato.
C'è poi da evidenziare un elemento che al di là dei tecnicismi pone una seria preoccupazione.
Ovvero se l'obiettivo è quello di tutelare e conservare al meglio il patrimonio demaniale, resta difficile credere che con gli attuali sistemi di bilancio degli enti locali, questi possano fare meglio dell'amministrazione centrale e si apre allora una via, assai critica, resa possibile dal decreto stesso.

Il decreto prevede infatti la possibilità di attribuire i beni immobili direttamente a fondi immobiliari costituiti da enti territoriali a cui possono partecipare anche soggetti privati: una opzione che nasconde un forte rischio di svendere il patrimonio immobiliare pubblico. A meno di una forte capacità da parte degli enti locali, di porre vincoli alla destinazione d'uso di questi immobili.

Ma come del resto è già nei fatti, dal momento che è il Comune che, seppur agisca ora su beni di proprietà statale, deve poter essere libero di esplicare la propria funzione amministrativa e la propria discrezionalità nelle scelte di utilizzazione del territorio. E' la Costituzione nella nuova formulazione delle norme previste nel Titolo V che riconosce il Comune quale soggetto pubblico maggiormente affidabile ad esplicare le funzioni amministrative in genere.

Quali siano i vantaggi di questo federalismo demaniale rimangono quindi piuttosto incomprensibili dal momento che anche dal punto di vista economico, come spiega ancora Alberto Zanardi «l'unico costo effettivo (e immediato) per l'ente territoriale che acquisisce l'immobile consisterebbe nella riduzione delle risorse finanziarie che in via ordinaria gli sono oggi attribuite (via trasferimenti dallo Stato) nella misura pari ai mancati introiti (soprattutto canoni di locazione) sofferti dallo Stato a causa della cessione dell'immobile».

L'unico vantaggio economico sembrerebbe allora quello legato alla possibilità di future speculazioni sui beni trasferiti. Gli enti locali potrebbero infatti ravvisare la possibilità nell'acquisire immobili anche non direttamente collegati alle proprie funzioni o che non hanno prospettive immediate di essere messi a reddito, di ottenere vantaggi da una successiva alienazione sul mercato resa a sua volta appetibile grazie ad una variante urbanistica. Che con la tutela dei beni demaniali ha ben poco a che vedere.

Torna all'archivio