[09/04/2010] News

CONTRATTI GAS-BEFFA, ASA TRADE SI È RIVOLTA ALL'AUTORITÀ

Livorno, 09 aprile 2010 - Aumentano ogni giorno sempre più i cittadini che si rivolgono ad ASA Trade perché pentiti di aver deciso di cambiare fornitore gas oppure perché si sono resi conto di aver effettuato tale scelta inconsapevolmente. Senza poi contare coloro che, molto più arrabbiati, si rivolgono alle Associazioni di tutela dei consumatori perché ritengono di essere stati addirittura vittime di un raggiro.
ASA Trade, con l'occasione, intende ribadire che il proprio personale diretto (dipendenti) e indiretto (agenti e collaboratori) si presenta presso le abitazioni e le aziende esclusivamente su richiesta del cliente o comunque previo appuntamento telefonico, la cui veridicità è immediatamente riscontrabile contattando l'azienda al numero verde 800 96 56 76 (attivo dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 16).
Ci sono poi da ricordare gli aspetti societari: ASA Trade è di proprietà al 100% di ASA SpA, la cui compagine azionaria è a sua volta detenuta al 60% da 25 Comuni delle provincie di Livorno, Pisa e Siena e al 40% dal socio industriale Iride SpA. Qualsiasi informazione diversa da questa, come l'appartenenza ad altri gruppi industriali, è totalmente priva di fondamento.
L'invito pressante è, dunque, quello di diffidare di chiunque si presenti alla porta della propria casa e soprattutto di riflettere con estrema attenzione prima di apporre la propria firma su qualsiasi documento.
ASA Trade si è già rivolta alle Autorità competenti, in primis quella dell'Energia Elettrica e il Gas, allo scopo di tutelare i propri clienti e la propria attività sul territorio. Si invitano comunque a fare altrettanto tutti coloro che ritengano di aver subito un comportamento scorretto da parte delle società di vendita gas.
Nel rispetto del principio di piena libertà nel valutare e decidere il fornitore di gas - che l'Autorità per l'Energia ha avviato, sostenuto e regolato fin dal 2003 - ASA Trade intende sottolineare che sono previste una serie di tutele per i consumatori, proprio dal punto di vista della condotta commerciale delle società di vendita. Le disposizioni sono contenute nella delibera 126/04 e successivi aggiornamenti. Eccole:
Prima di aderire ad un nuovo contratto di fornitura di gas, verifichi che chi le ha proposto il contratto:
a) abbia indicato il nome e un recapito della società di vendita del gas;
b) abbia offerto la possibilità di stipulare un contratto alle condizioni di riferimento definite dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas;
c) abbia fornito informazioni chiare su:
i. il prezzo del servizio e le sue possibili variazioni nel tempo;
ii. le altre spese a carico del cliente previste dal contratto;
iii. la durata del contratto;
iv. come e quando saranno misurati i consumi;
v. con quali scadenze dovrà essere pagato il servizio;
vi. i tempi per l'avvio del servizio;
d) abbia consegnato una copia scritta del contratto
e) abbia previsto nel contratto le seguenti clausole fondamentali indicate dall'Autorità:
i. tutte le prestazioni che saranno fornite al cliente;
ii. la data di avvio del servizio e la durata del contratto;
iii. il prezzo del servizio e le sue possibili variazioni nel tempo;
iv. le eventuali garanzie che il cliente deve fornire alla società di vendita per ottenere il servizio (ad esempio, un deposito cauzionale);
v. tutti gli oneri e le spese a carico del cliente;
vi. come e quando saranno misurati i consumi;
vii. quando saranno emesse le bollette, quando e in che modo il cliente dovrà pagarle;
viii. le conseguenze per il cliente che non paga le bollette entro la scadenza prestabilita;
ix. i casi in cui la società di vendita deve versare al cliente un indennizzo automatico;
x. come fare per ottenere informazioni, presentare un reclamo o risolvere una controversia con la società di vendita.
Ma tra le tutele più importanti previste sia dal codice del consumo che da quello della condotta commerciale per la vendita di gas naturale, c'è soprattutto il cosiddetto "Diritto di Ripensamento": ovvero la possibilità di recedere, senza alcun aggravio di ordine amministrativo, dal contratto sottoscritto. Come si esercita? Ecco il dettaglio, riportato nella stessa delibera 126/04:
Al momento della sottoscrizione, il cliente deve ricevere una copia scritta del contratto.
Se il contratto viene stipulato in un luogo diverso dagli uffici o dagli sportelli della società di vendita (ad esempio, a casa del cliente o in un centro commerciale), il cliente può recedere dal contratto senza spese entro 10 giorni dalla stipulazione.
Se il contratto viene stipulato attraverso forme di comunicazione a distanza (ad esempio al telefono):
• entro 10 giorni la società di vendita deve inviare al cliente una copia scritta del contratto;
• il cliente può recedere dal contratto senza spese entro 10 giorni dal ricevimento del contratto.

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