[08/04/2010] News

Questionario Ue per la trasmissione di informazioni su emissioni e trasferimenti di sostanze inquinanti

LIVORNO. La Commissione europea ha elaborato il questionario per la trasmissione delle informazioni per l'istituzione di un registro europeo delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti. Da qui in avanti gli Stati membri dovranno utilizzare il questionario (contenuto nella Decisione della Commissione pubblicata sulla Gazzetta ufficiale europea di oggi) ai fini della formulazione della relazione da presentare alla Commissione (in formato elettronico). E' il regolamento del 2006 (il numero 116) che istituisce un registro europeo delle emissioni e dei trattamenti delle sostanze chimiche inquinanti. Ed è lo stesso regolamento che prevede la presentazione di una relazione basata sulle informazioni relative agli ultimi tre anni di riferimento (la prima relazione riguarda il periodo che va dal 2007 al 2009 compreso).

In pratica gli Stati dovranno rispondere a una serie di domande (appunto quelle formulate dalla Commissione) per quanto riguarda l'applicazione del registro Prtr (Pollutant Release and Transfer Register) negli ultimi tre anni di riferimento.

Dopo una breve descrizione generale sul processo di preparazione della relazione - comprese le informazioni sul tipo di autorità pubbliche che vi hanno contribuito -, gli Stati dovranno elencare le misure legislative, regolamentari e di altro genere che istituiscono non solo il Prtr, ma anche gli obblighi di comunicazione. In particolare dovranno illustrare le misure adottate al fine di garantire che le norme in materia di sanzioni siano effettive, proporzionate e dissuasive e l'esperienza acquisita in merito alla loro applicazione. Inoltre, per ciascun esercizio di comunicazione successivo all'ultimo questionario gli Stati dovranno includere le varie difficoltà incontrate. Per esempio quelle incontrare per il rispetto dei termini e delle indicazione per la comunicazione dei dati da parte dei complessi industriali e per la pubblicazione delle informazioni sul registro. E quelle incontrate dai gestori e dalle autorità competenti in materia di comunicazione dei dati.

Inoltre gli Stati dovranno descrivere le norme, le procedure e le misure messe in atto per garantire la qualità dei dati. E dovranno pure descrivere in che modo viene agevolato l'accesso del pubblico alle informazioni contenute nel registro. In particolare, fornire informazioni sui seguenti aspetti: se le informazioni non sono consultabili dal pubblico in maniera agevole e diretta con mezzi elettronici, indicare i provvedimenti adottati per favorire la consultazione del registro in luoghi accessibili al pubblico.

Del resto le finalità e gli obiettivi di un Prtr europeo possono essere conseguiti soltanto se esso contiene dati attendibili e comparabili. E dunque, un'adeguata armonizzazione del sistema di raccolta e di trasferimento dei dati ha il fine di garantire la qualità e la comparabilità dei dati medesimi. Oltre che una informazione qualitativamente migliore. I registri delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti infatti sono uno strumento efficace sotto il profilo dei costi per promuovere il miglioramento delle prestazioni ambientali, per consentire al pubblico di accedere alle informazioni sulle emissioni di sostanze inquinanti e sui trasferimenti fuori sito di rifiuti e per seguire le evoluzioni in atto. Sono uno strumento per dimostrare i progressi compiuti nella riduzione dell'inquinamento, controllare l'attuazione di determinati accordi internazionali, definire le priorità e valutare i progressi realizzati attraverso le politiche e i programmi comunitari e nazionali in materia ambientale.

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