[25/03/2010] News

Direttiva Seveso: l'Ue condanna la Spagna

LIVORNO. Se l'Italia ha evitato la condanna dell'UE perché si è dotata dei piani di emergenza prescritti la direttiva Seveso bis (direttiva 96/82/Ce come modificata dalla direttiva 2003/195/Ce sulla prevenzione dei rischi di possibili incidenti industriali), stessa sorte non è toccata alla Spagna.

Con sentenza di oggi, la Corte di Giustizia europea ha condannato il Regno di Spagna perché non ha predisposto i piani di emergenza esterni per tutti gli stabilimenti contemplati dalla direttiva sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose. E dunque è venuto meno ai suoi obblighi.

Infatti, le autorità competenti statali sono tenute a predisporre i piani di emergenza esterni entro un termine che, "da una parte, non rischi di ledere l'effetto utile del disposto, ma che, dall'altro, tenga conto del tempo necessario alla finalizzazione dei suddetti piani, quindi entro un termine ragionevole a partire dalla trasmissione delle informazioni necessarie da parte dei gestori".

La Spagna ammette che alla scadenza del termine impartito nel parere motivato (ossia il 23 dicembre 2007) gli stabilimenti situati nel suo territorio e assoggettati all'obbligo europeo non erano dotati di un piano di emergenza esterno. Ma allo stesso tempo si difende  osservando che il disposto comunitario (in particolare l'articolo 11 della direttiva) non fissa alcun termine per l'elaborazione dei piani di emergenza esterni per le autorità competenti. E che a queste ultime non dovrebbe essere imposto il medesimo termine di quello previsto per la predisposizione, da parte dei gestori degli stabilimenti interessati, dei piani di emergenza interni.

La Spagna inoltre aggiunge che il difetto di trasmissione delle informazioni necessarie da parte dei gestori, è comunque tale da giustificare l'assenza di un piano di emergenza esterno per un certo numero degli stabilimenti interessati. Infine esso indica che sette piani di emergenza esterni sono stati elaborati nel corso del 2008.

La Corte però, pur precisando che la direttiva non prescrive alcun termine per quanto riguarda la prima e la terza di tali fasi, afferma che l'assenza di un termine espresso quanto alla predisposizione dei piani di emergenza esterni non implica di per sé che agli Stati membri non sia imposto alcun termine per conformarsi all'obbligo di elaborare questi ultimi. Perché senza il termine tale obbligo sarebbe svuotato della sua sostanza ed il sistema di protezione sarebbe privato di qualsiasi effetto utile.

I piani di emergenza interni ed esterni sono elaborati allo scopo di controllare e circoscrivere gli incidenti in modo da minimizzare gli effetti e limitare i danni causati per l'uomo, per l'ambiente e per i beni e di mettere in atto le misure necessarie per proteggere l'uomo e l'ambiente dalle conseguenze di incidenti rilevanti. E le disposizioni relativo agli stabilimenti in cui si trovano quantità importanti di sostanze pericolose, costituiscono un complesso di norme dirette ad assicurare un sistema coerente ed efficace di limitazione delle conseguenze degli incidenti rilevanti.

L'elaborazione dei piani di emergenza esterni si inserisce, quindi, in un processo in più fasi che comporta, in un primo tempo, la predisposizione dei piani di emergenza interni da parte dei gestori degli stabilimenti interessati e la trasmissione delle informazioni necessarie alle autorità competenti; in un secondo tempo la predisposizione, da parte di queste ultime, dei suddetti piani di emergenza esterni e, in una terza fase, il riesame e, se necessario, la revisione e l'aggiornamento dei piani di emergenza interni ed esterni, rispettivamente, da parte dei suddetti gestori e delle suddette autorità. Quindi l'obbligo di predisporre piani di emergenza esterni è connesso a quello posto a carico dei gestori degli stabilimenti interessati di comunicare alle autorità competenti le informazioni necessarie che consentono loro di elaborare tali piani, ciò non toglie che tale stessa disposizione impone agli Stati membri di provvedere affinché i suddetti gestori trasmettano le informazioni necessarie nei termini prescritti. E il fatto che, in taluni casi, le autorità competenti non dispongano, nei suddetti termini, delle informazioni necessarie non può giustificare l'assenza di piani di emergenza esterni.

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