[18/03/2010] News

Inquinamento acustico: per l'ordinanza del sindaco è necessario che la situazione sia eccezionale

LIVORNO. Il sindaco può vietare l'esercizio di determinate attività rumorose con ordinanza contingibile e urgente per tutelare la salute pubblica e l'ambiente. Ma è necessario che si tratti di una situazione eccezionale, che non sussiste quando la circostanza, da cui deriva la situazione dannosa, abbia carattere permanente.

Lo ricorda il Tribunale amministrativo della Calabria (Tar) che con sentenza di questo mese dà ragione al proprietario dell'hotel Ashley residence e torto al sindaco di Lamezia Terme.

Il sindaco, infatti, ha ordinato al proprietario lo spegnimento dell'impianto di climatizzazione a servizio dell'hotel, precisando che l'ordinanza stessa sarebbe rimasta efficace fino all'esecuzione e messa in posa di tutte le opere tecniche necessarie all'abbattimento del rumore e all'eliminazione dell'inquinamento acustico.

E l'Arpacal (Azienda regionale per la protezione dell'ambiente della Calabria) effettuando i rilevamenti presso l'abitazione di uno dei condomini dell'edificio adiacente, ha rilevato che il rumore ambientale misurato durante l'attività dei compressori risulta pari a 56,2 dBA, mentre in assenza della sorgente disturbante (compressori spenti) il rumore residuo è di 45,8 dBA, con un valore differenziale di 10,4. Quindi un livello sonoro non accettabile in quanto i valori misurati superano i valori massimi di emissione previsti dalla normativa.

Ma la situazione di asserita rumorosità non è né eccezionale, né urgente perché l'impianto di climatizzazione dell'hotel Ashley è acceso tutto l'anno e non solo l'estate. La circostanza dunque non sarebbe né improvvisa, né grave. L'incolumità pubblica non sarebbe affatto minacciata dai valori sommariamente ed erroneamente descritti nella ordinanza sindacale, posto che in tale accezione non può ricondursi un "valore differenziale" pari ad 10.4 dBA, a fronte di un valore massimo misurato in 56 dBA.

E, fra l'altro, l'ordinanza sindacale non spiegherebbe in alcun modo quali dei valori standard risulterebbero infranti, né esporrebbe le condizioni in cui hanno avuto luogo le misurazioni.

E' la legge nazionale che attribuisce al sindaco la facoltà di adottare un'ordinanza urgente nel caso la situazione sia eccezionale (concetto che di per se richiama l'idea di imprevedibilità di una situazione) allo scopo di arginare l'inquinamento, in questo caso, acustico. Un inquinamento definito dallo stesso legislatore come "l'introduzione di rumore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno tale da provocare fastidio o disturbo al riposo e alle attività umane, pericolo per la salute umana, deterioramento degli ecosistemi, dei beni materiali, dei monumenti, dell'ambiente abitativo o dell'ambiente esterno o tale da interferire con le legittime funzioni degli ambienti esterni".

Il sindaco quindi ha e può esercitare la competenza per mitigare tal tipo di inquinamento, ma prima di provvedere deve accettarsi della situazione. Ma se non sussiste una situazioni di pericolo per la salute pubblica così gravi e urgenti da rendere necessaria l'adozione di misure eccezionali, caratterizzate dalla indifferibilità ed urgenza il sindaco non può emanare tale ordinanza. Anche perché la norma nazionale non ritiene sufficiente l'urgenza di provvedere, richiedendo invece che la situazione sia effettivamente eccezionale. A rimarcare ciò è richiesto che le stesse misure adottate per fronteggiare la situazione eccezionale abbiano carattere di temporaneità.

Fra l'altro, in riferimento alle ordinanze urgenti e contingibili, il testo della norma non lascia spazi a dubbi circa il fatto che quello contemplato sia un potere "extra ordinem", che si estrinseca mediante provvedimenti di contenuto atipico in presenza dei presupposti propri degli atti di tale natura.

E i presupposti per l'emissione dell'ordinanza di questo tipo (fissati in maniera precisa dall'art. 9 della legge n. 447/1995) sono appunto l'eccezionalità ed l'urgente necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente.

 

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