[19/02/2010] News

Canone per lo scarico e la depurazione delle acque: la giurisdizione non è del giudice tributario

LIVORNO. Il canone per lo scarico e la depurazione non ha natura tributaria, perché il canone è identificabile come il "corrispettivo di una prestazione complessa. Infatti - come già ha affermato la Corte Costituzionale con una sentenza del 2008 - le somme dovute dall'utenza per i servizi di pubblica fognatura e di depurazione sono componenti della tariffa che costituisce il servizio idrico integrato. Dunque la giurisdizione per le controversie relative alla "debenza" (ossia l'obbligo del pagamento della somma per il servizio) del canone per lo scarico e la depurazione delle acque reflue non è del giudice tributario, ma bensì del giudice ordinario.
Lo afferma la Corte Costituzionale che con sentenza di questo mese dichiara incostituzionale la parte della disposizione del decreto relativo alle disposizioni sul processo tributario (Dlgs 546/1992 e successive modifiche) che attribuisce la competenza al giudice speciale.

Quando fu sollevato il giudizio di legittimità costituzionale dalla Corte di Cassazione il testo unico ambientale (Dlgs 152/06) non era in vigore ma lo era la legge 34/96 che solo a partire dal 3 ottobre 2000 qualifica il canone come corrispettivo privatistico e non più come tributo.

Ed il fatto che i canoni relativi al servizio di depurazione e fognatura, a far data dal 3 ottobre 2000, siano stati qualificati come quote tariffarie componenti del corrispettivo dovuto dall'utente per il servizio idrico, rende dubbia la rispondenza ai principi costituzionali della disposizione che "devolve alla giurisdizione del giudice tributario le controversie relative alla debenza del canone per lo scarico e la depurazione delle acque reflue".

Come più volte ha sottolineato la Corte Costituzionale, la Commissione tributaria deve essere considerata organo speciale di giurisdizione preesistente alla Costituzione. Quindi una volta che sia esclusa la natura tributaria del canone per lo scarico e la depurazione delle acque reflue, l'attribuzione alla giurisdizione tributaria delle controversie relative al canone di depurazione e fognatura "snatura" la materia originariamente attribuita alla cognizione del giudice tributario.

E conseguentemente viola il principio costituzionale secondo cui non possono essere istituiti giudici straordinari o giudici speciali e possono soltanto istituirsi presso gli organi giudiziari ordinari sezioni specializzate per determinate materie, anche con la partecipazione di cittadini idonei estranei alla magistratura (articolo 102 secondo comma della Costituzione).

Fra l'altro le disposizioni della legge 34 del 1994 - articoli 13 e 14 in relazione dei quali è stata sollevata la questione di legittimità costituzionale - sono stati abrogati e sostituiti (con decorrenza dal 29 aprile 2006) dal testo unico ambientale. Anche questi ultime disposizioni - analogamente alle disposizioni abrogate - precisano che le somme dovute dall'utente per i servizi di pubblica fognatura e di depurazione sono componenti della tariffa che costituisce il corrispettivo del servizio idrico integrato. Quindi l'analogia fra le due disposizioni rende evidente che anche le quote di tariffa riferite ai servizi di pubblica fognatura e di depurazione disciplinate dal testo unico ambientale hanno natura non tributaria.

Ecco che la Corte Costituzionale dichiara l'illegittimità costituzionale del decreto del 1992 anche nella parte in cui attribuisce alla giurisdizione del giudice tributario le controversie relative alla "debenza" - a partire dal 29 aprile 2006 - del canone per lo scarico e la depurazione delle acque reflue, quale disciplinato dal testo unico ambientale (articoli 154 e 155).

 

 

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