[28/07/2009] News

Ecco le sanzioni per chi non rispetta il Reach

LIVORNO. Lo scorso Consiglio dei Ministri del 24 luglio ha approvato lo schema di decreto legislativo che riguarda la disciplina sanzionatoria per la mancata osservanza del regolamento Reach che regola la fabbricazione e l' immissione sul mercato europeo delle sostanze chimiche. Lo schema di decreto legislativo è stato predisposto, in base alla all'articolo 3 della legge n. 34 del 2008, che delega il Governo ad adottare decreti legislativi relativi alla disciplina sanzionatoria da applicarsi in caso di violazione delle disposizioni di regolamenti comunitari, tra cui appunto il regolamento 1907 del 2006, noto come Reach.

Il sistema Reach (registrazione, valutazione, autorizzazione di sostanze chimiche) prevede la registrazione di tutte le sostanze prodotte o importate nella Comunità in quantità superiore a 1 tonnellata/anno (circa 30.000 sostanze), la valutazione delle sostanze considerate prioritarie, l'autorizzazione solo per usi specifici e controllati delle sostanze che destano maggiori preoccupazione (come le sostanze definite Pbt, ovvero Persistenti, Bioaccumulabili e Tossiche e vPvB - molto Persistenti e molto Bioaccumulabili), l'adozione di restrizioni d'uso per sostanze e preparati che presentano determinati pericoli, e, infine, l'abrogazione di molte delle numerose norme precedenti così da ottenere una unificazione del corpo normativo in materia di sostanze chimiche.

Con il regolamento Reach è stata istituita l'Agenzia chimica europea con sede ad Helsinki, cui i fabbricanti e gli importatori hanno l'obbligo di registrazione e l'invio di una serie di informazioni di base sulle caratteristiche delle sostanze in commercio. In mancanza di dati disponibili, esiste l'obbligo di caratterizzare le proprietà fisico-chimiche, tossicologiche e ambientali delle sostanze che si ha intenzione di commercializzare, attraverso specifici test sperimentali, emntre se i dati sono già disponibili esiste l'obbligo di mettere l'informazione in condivisione.

Il sistema Reach, in vigore dal 1° giugno 2007, prevede diverse fasi di operatività, tra cui l'istituzione da parte di ciascuno stato membro di una apposita autorità nazionale competente per adempiere agli obblighi previsti dal regolamento e per cooperare con l'Agenzia e la Commissione europea nell'applicazione del regolamento stesso. Per l'Italia l'autorità è stata individuata in seno al ministero della Salute (divenuto poi ministero del Lavoro, della salute e delle politiche sociali) d' intesa con il ministero dell'Ambiente, quello dello Sviluppo economico e il Dipartimento delle politiche comunitarie della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Adesso è stato predisposto anche lo schema legislativo che prevede sanzioni amministrative che vanno da un minimo di 2 mila a un massimo di 150 mila euro, a seconda del soggetto che commette l'infrazione e della sua gravità. Le sanzioni riguardano tutti i soggetti che operano lungo la filiera, dai fabbricanti agli utilizzatori a valle delle sostanze chimiche.

Le sanzioni sono previste e applicabili al fabbricante o all'importatore che non ottemperano agli obblighi di registrazione, di una sostanza (da sola o contenuta in una preparato) all'Agenzia o agli obblighi di notifica o che producono o importano quella sostanza prima che siano trascorse due settimane dalla notifica.

Sanzioni sono previste anche per il fabbricante o l'importatore che non ottemperano all'obbligo di comunicazione all'Agenzia, o che lo fanno in modo errato, sulla base delle relative fasce di tonnellaggio, previste dal regolamento o per chi non effettua la valutazione sulla sicurezza chimica (o la compila in modo inesatto o incompleto) di una sostanza soggetta a registrazione ( 10 tonnellate/anno).

Verrà poi punito con una sanzione amministrativa pecuniaria chi fabbrica o importa una sostanza nonostante il parere contrario dell'Agenzia. In accordo con quanto previsto dal regolamento comunitario, si vieta inoltre la sperimentazione delle sostanze su animali vertebrati (salvo che sia assolutamente necessario) ed è prevista una sanzione per chi non mette in condivisione i dati che comportano test sperimentali.

Infine sono applicabili sanzioni anche nei confronti del fabbricante che non comunica gli elementi necessari per procedere all'inventario delle classificazioni e delle relative etichettature, omettendo quindi un elemento importante del regolamento che è quello relativo all'informazione delle proprietà delle sostanze chimiche all'utilizzatore finale.

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